Art. 30 
 
Contributi   straordinari   per   l'abbattimento    delle    barriere
  architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'art. 8 della l.r.
  79/2019 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019: 
    a) dopo le parole: «spazi portuali» sono inserite le seguenti: «e
delle aree  pubbliche  direttamente  funzionali  alla  fruizione  del
porto»; 
    b) le parole: «100.000,00 per ciascuno degli anni  2021  e  2022»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «100.000,00  per  l'anno  2021  e
200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 
  2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 dopo  le
parole: «che stabilisce le» sono inserite le seguenti: «priorita'  di
intervento e le». 
  3. Il comma 3 dell'art. 8  della  legge  regionale  n.  79/2019  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00
per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per  ciascuno  degli  anni  2022  e
2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10  "Trasporti
e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per vie  d'acqua",
Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021  -
2023.».