Art. 30 Contributi straordinari per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito portuale. Modifiche all'art. 8 della l.r. 79/2019 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019: a) dopo le parole: «spazi portuali» sono inserite le seguenti: «e delle aree pubbliche direttamente funzionali alla fruizione del porto»; b) le parole: «100.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «100.000,00 per l'anno 2021 e 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 dopo le parole: «che stabilisce le» sono inserite le seguenti: «priorita' di intervento e le». 3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 79/2019 e' sostituito dal seguente: «3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2021 e euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023.».