Art. 35 Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione «Oro d'autore». Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 40/2020 1. L'art. 3 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attivita' culturali), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Contributo alla Fondazione Guido d'Arezzo per la gestione della collezione "Oro d'autore"). - 1. La giunta regionale e' autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l'annualita' 2021, a favore della Fondazione Guido d'Arezzo, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione "Oro d'autore", di proprieta' regionale, di cui all'art. 43, comma 1, della l.r. 65/2019, finalizzato all'allestimento del percorso espositivo che progressivamente evolvera' in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali). 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d'Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. e la regione, subentrata nella proprieta' della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalita' di erogazione e di realizzazione degli interventi. 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualita' 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.».