Art. 35 
 
Contributo alla Fondazione  Guido  d'Arezzo  per  la  gestione  della
  collezione «Oro d'autore».  Sostituzione  dell'art.  3  della  l.r.
  40/2020 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale 22 giugno 2020, n. 40 (Interventi
urgenti  di  valorizzazione  di  beni  e  attivita'  culturali),   e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  3  (Contributo  alla  Fondazione  Guido  d'Arezzo  per  la
gestione della collezione "Oro d'autore"). - 1. La  giunta  regionale
e' autorizzata alla  concessione  di  un  contributo,  pari  ad  euro
200.000,00 per l'annualita' 2021, a  favore  della  Fondazione  Guido
d'Arezzo, nell'ambito di  un  progetto  di  valorizzazione  culturale
della collezione "Oro d'autore",  di  proprieta'  regionale,  di  cui
all'art.   43,   comma   1,   della   l.r.    65/2019,    finalizzato
all'allestimento  del  percorso   espositivo   che   progressivamente
evolvera'  in  museo,   secondo   i   requisiti   previsti   per   il
riconoscimento della qualifica di  museo  ed  ecomuseo  di  rilevanza
regionale dall'art. 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.  21
(Testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti  e
attivita' culturali). 
    2. Il contributo di cui al comma 1 e'  concesso  subordinatamente
alla definizione dei rapporti tra la Fondazione  Guido  d'Arezzo,  il
Comune di Arezzo, Arezzo Fiere  e  Congressi  S.r.l.  e  la  regione,
subentrata nella proprieta' della collezione, previa stipula  di  uno
specifico accordo che ne disciplini le modalita' di erogazione  e  di
realizzazione degli interventi. 
    3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, e' autorizzata
la spesa di euro 200.000,00 per l'annualita' 2021, cui si  fa  fronte
con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela  e  valorizzazione  dei
beni e delle attivita' culturali", Programma 01  "Valorizzazione  dei
beni di interesse storico, Titolo 2 "Spese  in  conto  capitale"  del
bilancio di previsione 2021 - 2023, annualita' 2021.».