Art. 4 Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'art. 7 della l.r. 45/1997 1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: «quota fino» sono sostituite dalle seguenti: «quota almeno pari».