Art. 4 
 
                  Risorse geotermiche e minerarie. 
               Modifiche all'art. 7 della l.r. 45/1997 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 27 giugno 1997,  n.
45 (Norme in materia di risorse energetiche), le parole: «quota fino»
sono sostituite dalle seguenti: «quota almeno pari».