Art. 8 Svolgimento del servizio di TPL. Modifiche all'art. 102 della l.r. 65/2010 1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale 29 dicembre 2010 (Legge finanziaria per l'anno 2011), le parole: «e, comunque, per un periodo massimo di due anni,», le parole: «mediante la stipula di un contratto di concessione» e le parole: «e a far data dalla stipula del contratto medesimo» sono soppresse. 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «, per gli anni 2018 e 2019,» sono soppresse. 3. Al comma 2-bis dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «per le annualita' 2018 e 2019 e» sono soppresse.