Art. 8 
 
                  Svolgimento del servizio di TPL. 
              Modifiche all'art. 102 della l.r. 65/2010 
 
  1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 102 della legge  regionale  29
dicembre 2010 (Legge finanziaria per l'anno  2011),  le  parole:  «e,
comunque, per un periodo massimo di due anni,», le parole:  «mediante
la stipula di un contratto di concessione» e le parole: «e a far data
dalla stipula del contratto medesimo» sono soppresse. 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 102 della legge  regionale
n. 65/2010 le parole: «, per gli anni 2018 e 2019,» sono soppresse. 
  3. Al comma 2-bis dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 le
parole: «per le annualita' 2018 e 2019 e» sono soppresse.