Allegato 
 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
  1° febbraio 2017,  n.  027/Pres.  (Regolamento  recante  criteri  e
  modalita' per la  concessione  e  l'erogazione  di  contributi  per
  l'attivita' promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma  1,  lettere
  a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina
  delle    politiche    regionali    nel    settore    turistico    e
  dell'attrattivita' del territorio regionale,  nonche'  modifiche  a
  leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)). 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                Sostituzione dell'art. 6 nel decreto 
               del Presidente della Regione n. 27/2017 
 
    1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 1°  febbraio
2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione   e   l'erogazione   di   contributi   per    l'attivita'
promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e  b)  della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21  (Disciplina  delle  politiche
regionali nel settore turistico e dell'attrattivita'  del  territorio
regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di  turismo
e attivita' produttive)) e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Modalita' di presentazione  della  domanda). -  1.  Le
domande di finanziamento,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante,
sono presentate alla Direzione  centrale  competente  in  materia  di
turismo,  entro   i   termini   previsti   dal   bando,   utilizzando
esclusivamente  la  procedura  informatizzata  disponibile  sul  sito
internet regionale alla pagina web dedicata. 
      2. Le domande si considerano prodotte  in  tempo  utile  se  la
procedura di spedizione della domanda informatizzata si  e'  conclusa
entro il termine di cui al bando. 
      3. Le domande di  finanziamento,  attestanti  il  possesso  dei
requisiti  e  la  sussistenza  delle  condizioni  per  l'accesso   ai
contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando,  sono
formate    utilizzando    esclusivamente     l'apposita     procedura
informatizzata di cui al comma 1. 
      4. E' previsto l'accesso solamente tramite le credenziali  SPID
(Sistema  pubblico  di  identita'  digitale)  ovvero  il   «LoginFVG»
esclusivamente in modalita'  «Avanzato»  (sistema  di  autenticazione
tramite identificazione  del  richiedente  che  la  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere
in modalita' sicura ai servizi e alle applicazioni on-line). 
      5. Le domande di finanziamento previste al comma 3 sono bollate
nei termini di  legge,  i  richiedenti  devono  aver  ottemperato  al
pagamento dell'imposta di bollo prima  dell'invio  della  domanda  di
contributo, tramite acquisto della marca da bollo  o  versamento  con
modello F23, da conservare  presso  i  propri  uffici  per  eventuali
controlli e sono corredate da: 
        a) relazione  illustrativa  dei  progetti,  manifestazioni  o
iniziative con l'indicazione delle finalita' e del  programma,  delle
stesse, con evidenziati i periodi e le localita' di svolgimento; 
        b) la scheda con i criteri di ammissibilita' e valutazione; 
        c) copia scansionata del frontespizio della  domanda  con  la
marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale e'
stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione. 
      6.  Le  domande  compilate  con   il   sistema   informatizzato
contengono   la   dichiarazione   attestante   l'esenzione   o   meno
dell'imposta di bollo e  l'indicazione  se  nell'ambito  dell'evento,
proposto, sono previste o  meno  attivita'  commerciali.  Qualora  il
richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovra' indicare
gli estremi della relativa norma di esenzione e, nel caso  si  tratti
di soggetti di cui all'art. 104, commi 1 e 2 del decreto  legislativo
3 luglio 2017, n. 117 (codice terzo settore), il numero  d'iscrizione
nel relativo registro. 
      7. Ai sensi dell'art. 14, comma 6  del  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento  recante
la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il controllo del
massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG
gia' concessi avviene esclusivamente attraverso il registro nazionale
aiuti  (RNA),  alle  imprese  e  agli  altri  soggetti  che  svolgono
attivita'  commerciale   non   viene   richiesta   la   relativa   la
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  Le  ulteriori
dichiarazioni necessarie alle verifiche del massimale  relativo  agli
aiuti de minimis, potranno essere  richieste  solo  nella  successiva
fase di accettazione del contributo. 
      8. Le domande sono  presentate  per  ogni  singola  iniziativa,
manifestazione o progetto unitario proposti. 
      9. In particolare, costituiscono causa di esclusione: 
        a) la presentazione della domanda oltre il termine del bando; 
        b) la mancata sottoscrizione della domanda; 
        c) le richieste  di  contributo  riferite  a  piu'  eventi  o
appuntamenti  all'interno  della  medesima  domanda,  salvo  che  non
rispondano  ad  un   progetto   unitario   che   necessita   di   una
programmazione complessiva integrata; 
        d) le richieste di contributo che non rispondano  ai  criteri
di  individuazione   e   contenuto   dei   progetti,   iniziative   o
manifestazioni ammessi dal bando; 
        e) la presentazione  della  domanda  senza  l'utilizzo  della
apposita procedura informatizzata.» 
 
                               Art. 2. 
 
                Modiche dell'art. 10-bis nel decreto 
               del Presidente della Regione n. 27/2017 
 
    1. Al comma 1, lettera  b),  dell'art.  10-bis  del  decreto  del
Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 27/Pres., le parole «il
piano  strategico  di  marketing   turistico   regionale   pubblicato
annualmente sul sito internet  di  PromoTurismoFVG»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «le  linee  strategiche  del  marketing   turistico
regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul
sito istituzionale (www.regione.fvg.it),». 
 
                               Art. 3. 
 
                  Modifica dell'art. 15 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 27/2017 
 
    1. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  1°
febbraio 2017, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: 
      «4-bis.  Qualora  il  rendiconto  relativo   all'iniziativa   o
manifestazione realizzata ammessa a  contributo  sia  in  avanzo,  il
contributo viene rideterminato fino al limite della spesa che resta a
carico  del  beneficiario  e  comunque  fino  al  limite  dell'avanzo
stesso.». 
 
                               Art. 4. 
 
                Sostituzione dell'art. 16 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 27/2017 
 
    1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio
2017, n. 027/Pres. e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16 (Modalita' di presentazione della  rendicontazione). -
1.  La  rendicontazione   della   spesa   sostenuta   e'   presentata
esclusivamente in via telematica con accesso tramite  le  credenziali
SPID (Sistema pubblico di identita' digitale)  ovvero  il  «LoginFVG»
esclusivamente in modalita'  «Avanzato»  (sistema  di  autenticazione
tramite identificazione  del  richiedente  che  la  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere
in modalita' sicura ai servizi e alle applicazioni on-line). 
      2. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
        a) le spese devono essere direttamente ed  inequivocabilmente
riconducibili all'iniziativa per la quale si chiede il contributo; 
        b) le spese sostenute devono  essere  documentate  da  idonea
documentazione di spesa  intestata  al  beneficiario  e  regolarmente
quietanzata; 
        c) tutte le spese dovranno essere conformi a quanto  previsto
dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, cosi'  come  richiamato
dall'art. 8. 
      3. Non e' accolta la rendicontazione della spesa presentata con
modalita' difformi da quelle previste dal presente articolo.» 
 
                               Art. 5. 
 
                  Modifica dell'art. 17 del decreto 
               del Presidente della Regione n. 27/2017 
 
    1. Al comma 1 dell'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 1° febbraio 2017, dopo la lettera c) e' inserita  la  lettera
«c-bis) qualora la documentazione a rendiconto  non  venga  trasmessa
entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data fissata nel decreto
di concessione, salvo la richiesta di proroga prevista dall'art.  15,
comma 2;». 
 
                               Art. 6. 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. A valere sui bandi approvati in data anteriore al  31  ottobre
2020  la  rendicontazione  della  spesa   sostenuta   e'   presentata
esclusivamente  via  PEC  all'indirizzo   economia@certregione.fvg.it
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella
sezione dedicata. 
    2. Non e' accolta la rendicontazione della spesa  presentata  con
modalita' difformi da quella previste al comma 1. 
 
                               Art. 7. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                                        Visto, il Presidente: Fedriga