Art. 10 
 
                          Funzione pubblica 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'art.  12,  comma  30,  della  legge
regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio  2013),  le
iniziative formative previste  dall'art.  4,  comma  1,  della  legge
regionale  26  marzo  2014,  n.  3  (Disposizioni   in   materia   di
organizzazione e di personale della Regione, di agenzie  regionali  e
di  enti  locali),  possono   essere   realizzate   dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche  nel
corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate  nel
2020. 
  2. Per le finalita' di  cui  all'art.  9,  comma  57,  della  legge
regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno
2016), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge  regionale
9 agosto  2018,  n.  20  (Assestamento  del  bilancio  per  gli  anni
2018-2020), le iniziative di supporto operativo e  consulenziale  nei
processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del
Friuli-Venezia Giulia  possono  essere  realizzate  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche  nel
corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate  nel
2020. 
  3. L'art. 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato
giuridico  e  trattamento  economico  del  personale  della   Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia), e' abrogato. 
  4. All'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge
finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nel secondo periodo del comma 20 le parole: «, ed  e'  attuata
in via sperimentale per un periodo di sei anni; durante detto periodo
non e' corrisposta al personale regionale l'indennita'  di  mensa  di
cui all'art. 54-bis della legge  regionale  31  agosto  1981,  n.  53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia)» sono soppresse; 
    b) il comma 21 e' abrogato. 
  5. Nei procedimenti amministrativi di cui all'art. 29  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), compresi quelli
che prevedono l'utilizzo della modalita' telematica,  anche  mediante
posta elettronica certificata, la domanda di incentivo, nonche'  ogni
successivo ulteriore atto  o  documento  a  essi  correlato,  possono
essere presentati, per conto del richiedente, anche  da  soggetto  da
questi delegato, allegando la procura rilasciata  su  carta  semplice
sottoscritta e  accompagnata  dalla  copia  di  idoneo  documento  di
identita' del delegante in corso di validita'. 
  6. Nei procedimenti di cui al comma 5 la  mancata  allegazione  del
documento di identita' da parte del richiedente  o  del  soggetto  da
questi delegato, qualora prevista, puo' essere sempre sanata.