Art. 10 Funzione pubblica 1. Per le finalita' di cui all'art. 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2020. 2. Per le finalita' di cui all'art. 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'art. 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie gia' assegnate nel 2020. 3. L'art. 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e' abrogato. 4. All'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche: a) nel secondo periodo del comma 20 le parole: «, ed e' attuata in via sperimentale per un periodo di sei anni; durante detto periodo non e' corrisposta al personale regionale l'indennita' di mensa di cui all'art. 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)» sono soppresse; b) il comma 21 e' abrogato. 5. Nei procedimenti amministrativi di cui all'art. 29 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), compresi quelli che prevedono l'utilizzo della modalita' telematica, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di incentivo, nonche' ogni successivo ulteriore atto o documento a essi correlato, possono essere presentati, per conto del richiedente, anche da soggetto da questi delegato, allegando la procura rilasciata su carta semplice sottoscritta e accompagnata dalla copia di idoneo documento di identita' del delegante in corso di validita'. 6. Nei procedimenti di cui al comma 5 la mancata allegazione del documento di identita' da parte del richiedente o del soggetto da questi delegato, qualora prevista, puo' essere sempre sanata.