Art. 11 
 
                Patrimonio, demanio, servizi generali 
                        e sistemi informativi 
 
  1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'annualita'
2021  l'importo  annuo  del   canone   dovuto   quale   corrispettivo
dell'utilizzazione  di  beni  demaniali   marittimi   di   competenza
regionale e comunale con  qualunque  finalita'  non  puo',  comunque,
essere inferiore a 361,90 euro. 
  2. Non e' dovuto alcun canone qualora il bene  demaniale  marittimo
statale venga concesso a enti  pubblici,  anche  economici,  al  fine
della realizzazione di un'opera pubblica. 
  3. Il canone demaniale  per  le  concessioni  e  le  autorizzazioni
inerenti all'utilizzo di beni del demanio  marittimo  e  del  demanio
idrico regionale, relative alla messa in  opera  e  all'utilizzo  dei
cosiddetti  bilancioni  (impianti  con  rete),  e'  determinato   con
esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. 
  4. La durata delle concessioni demaniali marittime in  scadenza  e'
prorogata fino al  31  dicembre  2021  al  fine  di  consentire  alle
amministrazioni  concedenti  il  perfezionamento   dei   procedimenti
amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente.