Art. 2 Attivita' produttive 1. Al comma 15 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo gia' concesso ai sensi dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3156/PROTUR per la realizzazione di una infrastruttura turistica denominata «Ammodernamento di strutture ricreative turistiche, zipline e parco fitness», per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018). 3. Per le finalita' di cui al comma 2 il Comune di Arta Terme presenta domanda di conferma del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalita' e i termini di rendicontazione della spesa. 4. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi stabiliti con i decreti di concessione di cui all'art. 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'art. 1, comma 119, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono prorogati al 30 giugno 2022. 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 160, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), il Comune di San Quirino e' autorizzato a utilizzare l'immobile oggetto di contributo gia' concesso ai sensi del medesimo art. 160 con decreto n. 1530/PROD/TUR dell'11 ottobre 2012 per la realizzazione di lavori di adattamento e ristrutturazione di fabbricato esistente, quale sede di scuole e corsi di addestramento, anche a carattere non professionale, per attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per iniziative di promozione e di tutela dell'ambiente, da parte di associazioni ed enti, senza finalita' di lucro, con sede legale e operativa sul territorio regionale. 6. Al comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021» e le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».