Art. 2 
 
                        Attivita' produttive 
 
  1. Al comma 15 dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n.
6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole «fino  al  31  dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  2. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Arta Terme il contributo gia' concesso ai  sensi  dell'art.
61 della legge regionale 9 dicembre 2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive), con decreto 18 novembre 2019,  n.
3156/PROTUR per la  realizzazione  di  una  infrastruttura  turistica
denominata  «Ammodernamento  di  strutture   ricreative   turistiche,
zipline e parco fitness», per la realizzazione delle finalita' di cui
all'art. 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017,  n.  45
(Legge di stabilita' 2018). 
  3. Per le finalita' di cui al comma  2  il  Comune  di  Arta  Terme
presenta domanda di conferma del  contributo,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  al  Servizio
competente  in  materia  di  turismo,  corredata  di  una   relazione
illustrativa, di un quadro economico degli interventi da  realizzare,
di un cronoprogramma comprensivo delle fasi  di  progettazione  e  di
esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari.  Con  il
decreto di  conferma  sono  fissati  le  modalita'  e  i  termini  di
rendicontazione della spesa. 
  4. I termini per la  rendicontazione  delle  spese  dei  contributi
stabiliti con i decreti di concessione di cui all'art. 2, comma  135,
della legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14  (Assestamento  del
bilancio per l'anno 2016), e di cui  all'art.  1,  comma  119,  della
legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per  esigenze  indifferibili),  sono  prorogati  al  30
giugno 2022. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'art. 160, comma 2, della  legge
regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle  professioni
turistiche e del turismo congressuale), il Comune di San  Quirino  e'
autorizzato  a  utilizzare  l'immobile  oggetto  di  contributo  gia'
concesso ai sensi del medesimo art. 160 con decreto n.  1530/PROD/TUR
dell'11 ottobre 2012 per la realizzazione di lavori di adattamento  e
ristrutturazione di fabbricato esistente,  quale  sede  di  scuole  e
corsi di addestramento, anche  a  carattere  non  professionale,  per
attivita'    alpinistiche,    sci-alpinistiche,     escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche e per iniziative  di  promozione  e  di
tutela  dell'ambiente,  da  parte  di  associazioni  ed  enti,  senza
finalita' di lucro,  con  sede  legale  e  operativa  sul  territorio
regionale. 
  6. Al comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2020,  n.
15, (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole «30
novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021» e  le
parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30  giugno
2021».