Art. 3 
 
        Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna 
 
  1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di
bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche
alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di  concessioni  regionali
per  lo  sfruttamento  delle  acque,  n.  7/2000,   in   materia   di
restituzione degli incentivi, n.  28/2001,  in  materia  di  deflusso
minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in  materia  di
gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 3 dell'art. 23 le parole «a), b) e d)» sono  sostituite
dalle seguenti: «a), b) e c)»; 
  b) al comma 1 dell'art. 28-ante-bis dopo le parole «non oltre il 30
giugno  2021»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «in   occasione   delle
consultazioni elettorali amministrative o politiche in  programma  in
Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021»; 
  c) dopo il comma 1 dell'art. 28-ante-bis e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le Assemblee dei Consorzi di  bonifica  sono  convocate
oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle  consultazioni
elettorali amministrative o politiche in programma in  Friuli-Venezia
Giulia nel primo semestre dell'anno 2021,  qualora  le  consultazioni
medesime   siano   rinviate,   in    considerazione    dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.». 
  2. Al fine di pianificare il prelievo della specie cinghiale, nella
massima  considerazione  delle   esigenze   di   salvaguardia   della
biodiversita'   e   di   tutela   delle   produzioni   agricole,   la
regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di  selezione
della  specie  medesima  avviene  con  deliberazione   della   Giunta
regionale da adottare, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies,  comma  5,
del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203  (Misure  di  contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modifiche,  dalla  legge  n.  248/2005,
entro la fine dell'anno precedente a quello interessato,  sentito  il
parere dell'l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e sulla base di  adeguati  piani  di  abbattimento
selettivi distinti per sesso e classi di eta'. 
  3. I piani di abbattimento di cui al comma 2 sono  adottati,  sulla
base dei criteri stabiliti con deliberazione della  Giunta  regionale
ai sensi dell'art. 13, comma 7-bis, della  legge  regionale  6  marzo
2008, n. 6 (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria), e nel rispetto degli obiettivi
stabiliti dal Piano faunistico regionale, dalla  struttura  regionale
competente in materia faunistica e venatoria che, entro trenta giorni
dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2,  concede  il
prelievo alle riserve di caccia e alle aziende  faunistico-venatorie,
ai sensi dell'art. 13, comma 7, della medesima legge regionale. 
  4. L'esercizio venatorio finalizzato al prelievo  di  selezione  di
cui al comma 2 avviene anche  in  deroga  alla  disposizione  di  cui
all'art. 16, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 6/2008. 
  5. Per il 2021 la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata entro
il 28 febbraio dell'anno medesimo. 
  6. I Piani venatori distrettuali di cui  all'art.  13  della  legge
regionale n. 6/2008, di seguito PVD, in scadenza al  31  marzo  2021,
sono prorogati di  un  anno.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per  il
prelievo di selezione della specie cinghiale dai commi da 2 a 5,  per
la  concessione  del  prelievo  di  fauna  per   l'annata   venatoria
2021-2022, la struttura regionale competente in materia faunistica  e
venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici  e  venatori  e  dei
piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021. 
  7.  Alla  legge  regionale  22  luglio  1996,  n.  25   (Disciplina
dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  11  (Vigilanza).  -  1.  L'ERSA  provvede  a  effettuare
ispezioni  e  controlli  nelle  aziende  agrituristiche  al  fine  di
accertare la regolarita' della attivita' agrituristica di ricezione e
ospitalita' esercitata ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettere a),  b)
e c). In particolare l'ERSA verifica: 
        a)  il   carattere   di   principalita'   dell'attivita'   di
coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali  e
di pesca rispetto a quella agrituristica; 
        b) l'impiego esclusivo di personale partecipante  all'impresa
familiare per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica; 
        c) l'esposizione al  pubblico  delle  tariffe  e  dei  prezzi
praticati, nonche' del marchio agrituristico regionale. 
      2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma  1
e' esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le  previsioni
contenute nel regolamento di cui all'art. 5, comma 1. 
      3.  L'ERSA  puo'  disporre  ispezioni  ed  e'   autorizzata   a
richiedere a ogni pubblica  amministrazione  e  a  ogni  ente,  anche
regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili  ai  fini  del
controllo. 
      4. Il regolamento di cui all'art. 5, comma 1: 
        a) individua la percentuale delle aziende  agrituristiche  da
controllare; 
        b) individua i criteri e  le  modalita'  per  la  scelta  del
campione, privilegiando  le  situazioni  di  possibile  criticita'  e
prevedendo che il campione includa  sempre  le  aziende  agricole  al
primo anno di avvio dell'attivita' agrituristica; 
        c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attivita'  di
controllo; 
        d)  puo'  ampliare  l'oggetto  della  vigilanza  e  prevedere
ulteriori criteri e modalita' di verifica. 
      5. I titolari dell'azienda devono: 
        a) consentire al  personale  incaricato  della  vigilanza  il
libero accesso a tutte le parti dell'azienda  agricola  utilizzate  a
scopo agrituristico; 
        b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta; 
        c) esibire la documentazione e i registri richiesti  in  sede
di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine
al rispetto della percentuale minima della materia  prima  utilizzata
per la somministrazione di pasti e bevande. 
      6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1,  2  e  3  e  dal
regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza  sul
rispetto dei limiti  e  delle  modalita'  indicati  nella  SCIA,  sul
permanere   delle   condizioni   per    l'esercizio    dell'attivita'
agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'art. 20.»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 15 e' inserito il seguente: 
      «1.1 Per  l'implementazione  della  banca  dati  della  realta'
agrituristica  regionale,  le   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato  e  agricoltura   (CCIAA)   del   Friuli-Venezia   Giulia
trasmettono  all'ERSA,  con  periodicita'  semestrale  e  secondo  le
modalita' individuate dal regolamento di cui  all'art.  5,  comma  1,
l'elenco degli operatori agrituristici iscritti  nel  Registro  delle
imprese di cui all'art. 7.». 
  8.  All'art.  6  della  legge  regionale  24  luglio  1995,  n.  32
(Disciplina   e    promozione    dell'agricoltura    biologica    nel
Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
  b) al comma 2 le parole: «ad  accezione  di  quelle  indicate  alla
lettera c),» sono soppresse. 
  9. Dopo il comma 74 dell'art. 3 della legge regionale  27  dicembre
2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), e' inserito il seguente: 
    «74-bis. Il medesimo richiedente puo' presentare un'unica domanda
di contributo per ciascun anno solare, a pena di inammissibilita'  di
quelle successive alla prima.». 
  10. All'art.  2  della  legge  regionale  11  agosto  2016,  n.  14
(Assestamento del  bilancio  per  l'anno  2016),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 143  le  parole  «La  Regione  e'  autorizzata»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «Le   Comunita'   di   montagna   sono
autorizzate»; 
    b) al comma 146 le parole «Con regolamento regionale da approvare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  sono  individuati»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Le
Comunita' di montagna individuano con regolamento»; 
    c) al comma 146-bis  le  parole  «Con  riferimento  alle  domande
presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali  di  cui  al
comma 144, la misura del contributo stabilita dal  regolamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «La misura del  contributo  stabilita  dai
regolamenti». 
  11. L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  devolvere  il
contributo concesso al Comune di Barcis per il ripristino e messa  in
sicurezza della strada comunale  a  monte  del  capoluogo,  ai  sensi
dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25  luglio  2012,
n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2012-2014  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale
21/2007),  con  decreto  del  Direttore  del  Servizio  coordinamento
politiche per  la  montagna  del  29  marzo  2019,  n.  202,  per  la
realizzazione  di  altri  lavori  previsti  come   finanziabili   dal
regolamento di attuazione del medesimo art. 10, commi da 1 a 5. 
  12. Entro il 1° marzo  2021  il  Comune  di  Barcis  presenta  alla
Direzione centrale competente in materia di montagna la  domanda  per
la devoluzione di cui al comma 11, corredata  di  relazione  tecnica,
preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da  realizzare.
Con il decreto di devoluzione  del  finanziamento  sono  stabiliti  i
termini e le modalita' di rendicontazione della spesa, in conformita'
a  quanto  previsto  dal  regolamento  di  attuazione  richiamato  al
medesimo comma 11.