Art. 3 Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna 1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'art. 23 le parole «a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b) e c)»; b) al comma 1 dell'art. 28-ante-bis dopo le parole «non oltre il 30 giugno 2021» sono aggiunte le seguenti: «in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021»; c) dopo il comma 1 dell'art. 28-ante-bis e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.». 2. Al fine di pianificare il prelievo della specie cinghiale, nella massima considerazione delle esigenze di salvaguardia della biodiversita' e di tutela delle produzioni agricole, la regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie medesima avviene con deliberazione della Giunta regionale da adottare, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modifiche, dalla legge n. 248/2005, entro la fine dell'anno precedente a quello interessato, sentito il parere dell'l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi distinti per sesso e classi di eta'. 3. I piani di abbattimento di cui al comma 2 sono adottati, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 7-bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano faunistico regionale, dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria che, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, concede il prelievo alle riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della medesima legge regionale. 4. L'esercizio venatorio finalizzato al prelievo di selezione di cui al comma 2 avviene anche in deroga alla disposizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 6/2008. 5. Per il 2021 la deliberazione di cui al comma 2 e' adottata entro il 28 febbraio dell'anno medesimo. 6. I Piani venatori distrettuali di cui all'art. 13 della legge regionale n. 6/2008, di seguito PVD, in scadenza al 31 marzo 2021, sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale dai commi da 2 a 5, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2021-2022, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021. 7. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Vigilanza). - 1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarita' della attivita' agrituristica di ricezione e ospitalita' esercitata ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica: a) il carattere di principalita' dell'attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica; b) l'impiego esclusivo di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica; c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonche' del marchio agrituristico regionale. 2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 e' esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'art. 5, comma 1. 3. L'ERSA puo' disporre ispezioni ed e' autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo. 4. Il regolamento di cui all'art. 5, comma 1: a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare; b) individua i criteri e le modalita' per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticita' e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attivita' agrituristica; c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attivita' di controllo; d) puo' ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalita' di verifica. 5. I titolari dell'azienda devono: a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico; b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta; c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attivita' agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'art. 20.»; b) dopo il comma 1 dell'art. 15 e' inserito il seguente: «1.1 Per l'implementazione della banca dati della realta' agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicita' semestrale e secondo le modalita' individuate dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'art. 7.». 8. All'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; b) al comma 2 le parole: «ad accezione di quelle indicate alla lettera c),» sono soppresse. 9. Dopo il comma 74 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), e' inserito il seguente: «74-bis. Il medesimo richiedente puo' presentare un'unica domanda di contributo per ciascun anno solare, a pena di inammissibilita' di quelle successive alla prima.». 10. All'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 143 le parole «La Regione e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «Le Comunita' di montagna sono autorizzate»; b) al comma 146 le parole «Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «Le Comunita' di montagna individuano con regolamento»; c) al comma 146-bis le parole «Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali di cui al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «La misura del contributo stabilita dai regolamenti». 11. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Barcis per il ripristino e messa in sicurezza della strada comunale a monte del capoluogo, ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 29 marzo 2019, n. 202, per la realizzazione di altri lavori previsti come finanziabili dal regolamento di attuazione del medesimo art. 10, commi da 1 a 5. 12. Entro il 1° marzo 2021 il Comune di Barcis presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 11, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono stabiliti i termini e le modalita' di rendicontazione della spesa, in conformita' a quanto previsto dal regolamento di attuazione richiamato al medesimo comma 11.