Art. 4 
 
                    Difesa dell'ambiente, energia 
                       e sviluppo sostenibile 
 
  1. In attuazione dell'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),   con   regolamento
regionale: 
    a)  sono  definiti  i  criteri  e  le  procedure  ai  fini  della
preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui  all'art.
242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, da parte della
struttura regionale  competente  in  materia  di  bonifiche  di  siti
inquinati,  ai  sensi  del  titolo  V,  parte  quarta,  del   decreto
legislativo n. 152/2006, nonche' le modalita' di controllo; 
    b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non
necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a). 
  2. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica
della gestione dei rifiuti e principi di  economia  circolare),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera q) del comma 1  dell'art.  9  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «q-bis) la realizzazione del logo regionale di  sostenibilita',
da approvarsi con deliberazione della Giunta  regionale,  finalizzato
al riconoscimento di attivita' e di azioni concernenti la prevenzione
della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.»; 
    b) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 le  parole  «all'art.
14, comma 1, lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 9,
comma 1, lettera q-bis)»; 
    c) la lettera l) del comma 1 dell'art. 14 e' abrogata; 
    d) dopo il comma 7 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. Per le discariche per rifiuti non  pericolosi  dedicate
al conferimento di materiale contenente amianto, i  criteri  relativi
alla distanza di rispetto dai centri abitati,  dalle  case  sparse  e
all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati  in  sede  di
autorizzazione indipendentemente dai criteri del presente articolo  e
dalla pianificazione vigente.». 
  3. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la
tutela  e  la  valorizzazione  della  geodiversita',  del  patrimonio
geologico e speleologico e delle aree carsiche),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'art.  14  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «b-bis) limite  del  10  per  cento  sul  numero  totale  degli
iscritti, di soci  gia'  iscritti  in  altri  gruppi  speleologici  o
associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.»; 
    b) al comma 2 dell'art. 19 dopo le parole  «gruppi  speleologici»
sono inserite le seguenti: «iscritti all'elenco di cui all'art. 14». 
  4. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n.
3  (Norme  urgenti  in  materia   di   ambiente,   di   energia,   di
infrastrutture  e  di  contabilita'),  le  parole  «tre  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 
  5. Dopo il comma  36-bis  dell'art.  4  della  legge  regionale  27
dicembre 2019, n. 24 (Legge  di  stabilita'  2020),  e'  inserito  il
seguente: 
    «36-ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti  alle  attivita'
di controllo  degli  impianti  termici  nei  Comuni  con  popolazione
superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020,  rimangono
di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.». 
  6. Il termine per la realizzazione delle opere  riqualificazione  e
di riequilibrio ambientale, previsto dal cronoprogramma delle stesse,
ai sensi dell'art. 4, comma 14, della  legge  regionale  28  dicembre
2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e'  fissato  al  30  novembre
2022. 
  7. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto  2020,  n.
15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dopo le parole
«codice della strada)» sono inserite le seguenti: «a  esclusione  dei
soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto-legge 19 maggio
2020 (Misure urgenti in materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge
n. 77/2020». 
  8. Il  termine  per  la  trasmissione  da  parte  dei  comuni  alla
struttura regionale competente in materia di ambiente  degli  elenchi
delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse  al  contributo  di
cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre  2016,  n.
25 (Legge di stabilita' 2017), e' fissato al 1° marzo 2021.