Art. 4 Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 1. In attuazione dell'art. 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con regolamento regionale: a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, nonche' le modalita' di controllo; b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a). 2. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera q) del comma 1 dell'art. 9 e' aggiunta la seguente: «q-bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilita', da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attivita' e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.»; b) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 le parole «all'art. 14, comma 1, lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 9, comma 1, lettera q-bis)»; c) la lettera l) del comma 1 dell'art. 14 e' abrogata; d) dopo il comma 7 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente.». 3. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversita', del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 14 e' aggiunta la seguente: «b-bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci gia' iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.»; b) al comma 2 dell'art. 19 dopo le parole «gruppi speleologici» sono inserite le seguenti: «iscritti all'elenco di cui all'art. 14». 4. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilita'), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni». 5. Dopo il comma 36-bis dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), e' inserito il seguente: «36-ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attivita' di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.». 6. Il termine per la realizzazione delle opere riqualificazione e di riequilibrio ambientale, previsto dal cronoprogramma delle stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilita' 2018), e' fissato al 30 novembre 2022. 7. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dopo le parole «codice della strada)» sono inserite le seguenti: «a esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto-legge 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020». 8. Il termine per la trasmissione da parte dei comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse al contributo di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017), e' fissato al 1° marzo 2021.