Art. 6 
 
                     Beni e attivita' culturali, 
                        sport e tempo libero 
 
  1. I comuni nel cui territorio insiste un sito regionale  culturale
UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11  (Misure
di sostegno a favore del patrimonio regionale  inserito  nella  lista
del patrimonio mondiale posto  sotto  la  tutela  dell'UNESCO),  sono
riconosciuti con la presente legge comuni turistici e citta'  d'arte,
ai  fini  dell'applicazione  della  relativa  normativa  nazionale  o
regionale. 
  2. Per le finalita' di  cui  all'art.  6,  comma  21,  della  legge
regionale   6   novembre   2020,   n.    22    (Misure    finanziarie
intersettoriali),    le    attivita'     connesse     al     supporto
nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per
Aquileia e alla  gestione  operativa  del  medesimo,  possono  essere
realizzate da ANCI FVG anche  nel  corso  del  2021  a  valere  sulle
risorse finanziarie gia' concesse nel 2020. 
  3. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19,  i  termini  di
utilizzo, di ammissione delle spese e  di  rendicontazione  attinenti
alla  concessione  di  incentivi  regionali,   comunque   denominati,
stabiliti ai sensi  della  disciplina  regionale  nei  settori  delle
attivita'  culturali,  dei  beni  culturali  e  dello  sport,  o  dai
conseguenti provvedimenti attuativi, ivi compresi i termini di inizio
e di ultimazione dei lavori, con scadenza entro il 31 dicembre  2020,
sono prorogati al 30  giugno  2021  e  possono  essere  ulteriormente
prorogati,   con    provvedimento    amministrativo    dell'autorita'
concedente, su istanza motivata del beneficiario. 
  4.  In  relazione  all'andamento  della  situazione  epidemiologica
COVID-19, tutti i termini stabiliti  dalla  normativa  regionale  nei
settori delle attivita' culturali, dei beni culturali e dello  sport,
o dai conseguenti provvedimenti attuativi, anche per gli  adempimenti
a carico dei beneficiari attinenti  alla  concessione  di  incentivi,
comunque denominati, potranno  essere  modificati  con  deliberazione
della  Giunta  regionale,  previa   informativa   da   inviare   alla
Commissione consiliare competente. 
  5. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 18 maggio 2020,  n.
10 (Misure urgenti in materia di cultura e  sport),  le  parole  «del
mantenimento nell'annualita' 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del mantenimento nelle annualita' 2020 e 2021». 
  6. Dopo il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 10/2020 e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. Nei casi previsti dal  comma  1,  anche  in  deroga  alle
previsioni sull'ammissibilita' delle spese e ai limiti  previsti  per
le medesime dalle discipline di settore, sono altresi' ammissibili  a
rendicontazione  le  spese  direttamente  riferibili  all'iniziativa,
nonche' le spese generali di funzionamento, comunque denominate,  nel
limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese  quelle
relative a interessi  passivi  per  anticipazioni  o  fidi  e  quelle
relative  a  beni  e  servizi  acquistati,  noleggiati  o  presi   in
locazione, anche  finanziaria,  per  rispettare  le  prescrizioni  di
contrasto  all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  le  quali   sono
ammissibili anche  qualora  la  documentazione  giustificativa  delle
spese non e' intestata al beneficiario dell'incentivo,  ma  le  spese
risultano effettivamente sostenute  da  esso.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni di settore qualora piu' favorevoli.». 
  7. Per le finalita' di cui all'art. 7, commi 19 e 20,  della  legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge  di  stabilita'  2019),  le
attivita' del Cluster regionale cultura e creativita' possono  essere
realizzate dal soggetto gestore individuato con  il  bando  approvato
con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche
nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie  gia'  concesse
nel 2019 e nel 2020. 
  8. Nelle more della revisione del regolamento recante i  criteri  e
le modalita' di attuazione degli interventi di cui agli articoli  11,
12, 13, 14, 16, 18 e 20, della legge regionale 3 aprile  2003,  n.  8
(Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente
della Regione del 24 ottobre 2016, n. 201: 
    a)  per  le  domande  di  concessione  dei  contributi,  riferite
all'art. 11 della legge regionale n. 8/2003, le spese di cui all'art.
9, comma 1, lettera  a),  del  citato  regolamento,  sono  ammesse  a
contributo per una  quota  massima  del  70  per  cento  delle  spese
rendicontate; 
    b) le domande di concessione dei contributi riferite all'art.  18
della legge regionale n. 8/2003, sono ammissibili pur in assenza  dei
tre preventivi di spesa previsti dagli articoli 34, comma  7,  e  35,
comma 1, lettera g), del citato regolamento. 
  9. Per le finalita' di cui all'art. 6, commi  da  22  a  26,  della
legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del  bilancio  per
gli anni 2020-2022),  le  spese  connesse  alla  sanificazione  degli
ambienti,  utilizzati  in  orario  extrascolastico,   con   specifico
riferimento agli  spazi  per  attivita'  sportiva  e  ai  servizi  di
supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici  o  a
uso scolastico, possono essere sostenute dalle  Federazioni  sportive
operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2021  a  valere
sulle risorse finanziarie gia' concesse nel 2020. 
  10. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale 29  giugno  2020,
n. 13 (Legge  regionale  multisettoriale),  le  parole  «fino  al  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2022». 
  11. L'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  confermare  al
Comune di Ronchis il contributo concesso, ai sensi del bando  per  il
finanziamento di lavori di  straordinaria  manutenzione  di  impianti
sportivi  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  1°
settembre 2017, n. 1628. 
  12. Per le finalita' di cui  al  comma  11  il  Comune  di  Ronchis
presenta  alla  struttura  competente  in  materia  di  impiantistica
sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del
contributo. 
  13. Il Servizio competente in  materia  di  impiantistica  sportiva
conferma il contributo e fissa un nuovo termine per  la  trasmissione
della  determinazione  a  contrarre  per  l'affidamento  dei   lavori
principali. 
  14. In deroga al disposto dell'art. 32, commi 1 e  3,  della  legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia  di
procedimento   amministrativo   e    di    diritto    di    accesso),
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a trasferire le annualita'
del contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12 maggio
2009 in erogazione a far tempo dall'esercizio 2021,  al  soggetto  di
cui al comma 15 e al verificarsi delle condizioni di cui al comma 16. 
  15. Il soggetto destinatario del  trasferimento  deve  configurarsi
come associazione o societa' sportiva senza  fini  di  lucro,  avente
sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbia per cinque anni la
disponibilita' dell'impianto  sportivo  destinato  alla  pratica  del
calcio  in  Comune  di  Pravisdomini  e   di   proprieta'   dell'ente
territoriale medesimo e sia onerata della soddisfazione del contratto
di mutuo stipulato per il finanziamento dell'intervento  connesso  al
decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12 maggio 2009. 
  16.  Il  trasferimento  del  contributo  di  cui  al  comma  14  e'
subordinato: 
    a) all'efficacia del titolo attestante la disponibilita' in  capo
al soggetto di cui al comma 15  dell'impianto  sportivo  oggetto  del
contributo, con decorso da tale data del termine  per  l'applicazione
della disciplina dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000; 
    b) all'efficacia del titolo di accollo con parte il  soggetto  di
cui al comma 15 del contratto di mutuo  connesso  all'erogazione  del
contributo, con retrocessione al 1° gennaio  2021  degli  effetti  ai
fini della maturazione della annualita' del contributo stesso; 
    c) alla manifestazione del consenso alla rinuncia del  contributo
da parte del beneficiario originario nella domanda di  cui  al  comma
17. 
  17. Per le finalita' di cui al comma 14 la domanda di trasferimento
del  contributo  e'  presentata   congiuntamente   dal   beneficiario
originario e dal soggetto di cui al comma  15  entro  il  termine  di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, corredata dei titoli di cui al comma 16 e secondo  il  modello
predisposto dal  Servizio  competente  in  materia  di  impiantistica
sportiva. 
  18.  Il   Servizio   competente   provvede,   interinalmente   alla
presentazione e istruzione della domanda ed entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  alla  sospensione
dell'erogazione del contributo di cui al comma 14  ed  entro  novanta
giorni dal ricevimento della  documentazione  di  cui  al  comma  17,
ricorrendone i presupposti, a confermare il  contributo  medesimo  al
nuovo beneficiario. 
  19. La mancata presentazione della domanda ovvero la sua irregolare
o incompleta formulazione non  sanata  entro  un  termine  perentorio
assegnato  dal  Servizio  competente,  comporta  l'inefficacia  delle
disposizioni di cui ai commi precedenti e il venir meno  dalla  causa
di sospensione del contributo. 
  20. Dal perfezionamento del trasferimento del contributo di cui  al
comma 14 in capo al soggetto di cui al comma 15 sorge l'onere per  lo
stesso di applicare l'art. 32 della legge  regionale  n.  7/2000  con
contestuale liberazione del beneficiario originario. 
  21.  Considerata  l'emergenza  epidemiologica   COVID-19   che   ha
comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle  attivita'
culturali e al fine di garantire a  tutti  i  cittadini  un  adeguato
servizio bibliotecario, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla  legge
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali  in  materia  di
beni culturali), e dal  relativo  regolamento  attuativo  di  cui  al
decreto del Presidente della Regione 7  dicembre  2016,  n.  236,  le
biblioteche gia' riconosciute di interesse regionale ai  sensi  della
predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2021. 
  22.  La  conferma   ovvero   la   revoca   dei   provvedimenti   di
riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte  a
revisione periodica  negli  anni  2020  e  2021  viene  disposta  con
deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dal  1°
gennaio 2022. 
  23. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 9, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Regione 7 dicembre 2016, n.  236  (Regolamento  concernente  le
caratteristiche  e  le  modalita'   di   costituzione   dei   sistemi
bibliotecari, i requisiti e le modalita' per il riconoscimento  delle
biblioteche di interesse regionale ed i criteri e  le  modalita'  per
l'attuazione degli interventi nel  settore  bibliotecario,  ai  sensi
della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23  (Norme  regionali  in
materia  di  beni  culturali)),  gli   enti   gestori   dei   sistemi
bibliotecari,  costituiti  ai  sensi  dell'art.  3  del   regolamento
medesimo, presentano le domande di contributo per l'anno  2021  entro
il termine del 31 gennaio 2021.