Art. 7 Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia 1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2019-2020 entro la data del 30 gennaio 2021. 2. Per l'anno accademico 2021-2022 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio. 3. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di utilizzo degli incentivi regionali, concessi ai sensi: a) dell'art. 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita'); b) dell'art. 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). 4. La rendicontazione dei contributi concessi, di cui al comma 3, e' prorogata al 30 settembre 2021. 5. Con riferimento al sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee, dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, per il cofinanziamento relativo alle attivita' previste per l'anno 2021, il termine previsto dall'art. 18, comma 2-sexies, della legge regionale n. 5/2012 e' fissato al 31 gennaio 2021. 6. Al comma 84 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita' 2020), le parole «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno». 7. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2 e' inserita la seguente: «b-bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella societa', di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialita';»; b) dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 4 sono inserite le seguenti: «n-bis) analfabetismo funzionale: incapacita' dell'individuo di usare in modo efficiente le abilita' di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana; n-ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in eta' scolastica, in eta' adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;»; c) la lettera c) del comma 2 dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente: «c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilita' dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattivita', le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;»; d) al comma 2 dell'art. 14 dopo le parole «cittadinanza attiva delle persone» sono aggiunte le seguenti: «e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno». 8. Con riferimento ai contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, concessi ai sensi dell'art. 8, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), e in considerazione della situazione di emergenza determinata da COVID-19, i Comuni che hanno beneficiato dello scorrimento della graduatoria previsto dall'art. 7, commi da 40 a 42, della legge regionale n. 24/2019, sono autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro la data del 31 gennaio 2021. 9. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2012 le parole «, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'art. 6, comma 1,» sono soppresse. 10. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), e' aggiunto il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.».