Art. 7 
 
                   Lavoro, formazione, istruzione, 
                   politiche giovanili e famiglia 
 
  1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo  I  del
titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13  (Interventi  in
materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa
del sistema scolastico regionale), le  istituzioni  scolastiche  sono
autorizzate a presentare i rendiconti  relativi  all'anno  scolastico
2019-2020 entro la data del 30 gennaio 2021. 
  2. Per l'anno accademico 2021-2022 l'importo della tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario e' articolato in  tre  fasce
in base alla  condizione  economica  dello  studente  commisurata  al
livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE): 
    a) 120  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilita' per
l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP)  del  diritto
allo studio; 
    b) 140  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al livello minimo e  fino  al  doppio  del  livello  minimo
previsto dai requisiti di  eleggibilita'  per  l'accesso  ai  livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio; 
    c) 160  euro  per  coloro  che  presentano  un  valore  dell'ISEE
superiore al doppio del livello  minimo  previsto  dai  requisiti  di
eleggibilita' per l'accesso ai livelli essenziali  delle  prestazioni
(LEP) del diritto allo studio. 
  3. In considerazione del perdurare della  situazione  di  emergenza
sanitaria, sono prorogati al 30 giugno 2021  i  termini  di  utilizzo
degli incentivi regionali, concessi ai sensi: 
    a) dell'art. 18 della  legge  regionale  7  luglio  2006,  n.  11
(Interventi   regionali   a   sostegno   della   famiglia   e   della
genitorialita'); 
    b) dell'art. 22, commi 4 e 5,  della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia
per le loro opportunita'). 
  4. La rendicontazione dei contributi concessi, di cui al  comma  3,
e' prorogata al 30 settembre 2021. 
  5. Con riferimento al sostegno delle spese di  adesione  alle  reti
nazionali ed europee, dei punti locali di informazione e orientamento
sull'Europa rivolti ai giovani, per il cofinanziamento relativo  alle
attivita' previste per l'anno 2021, il termine previsto dall'art. 18,
comma 2-sexies, della legge regionale n.  5/2012  e'  fissato  al  31
gennaio 2021. 
  6. Al comma 84 dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre  2019,
n. 24 (Legge di stabilita' 2020), le parole «entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno». 
  7. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia  di
formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera b) del comma 2  dell'art.  2  e'  inserita  la
seguente: 
      «b-bis) prevenire e contrastare  l'analfabetismo  funzionale  e
l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire
attivamente nella societa', di raggiungere i propri  obiettivi  e  di
sviluppare le proprie conoscenze e potenzialita';»; 
    b) dopo la lettera n) del comma 1 dell'art. 4  sono  inserite  le
seguenti: 
      «n-bis) analfabetismo funzionale: incapacita' dell'individuo di
usare in modo efficiente le abilita' di lettura, scrittura e  calcolo
nelle situazioni della vita quotidiana; 
      n-ter) analfabetismo di ritorno:  fenomeno  secondo  cui  anche
dopo aver acquisito buoni livelli di  literacy  e  numeracy  in  eta'
scolastica, in eta' adulta le popolazioni  sono  esposte  al  rischio
della regressione verso livelli bassi  di  alfabetizzazione  a  causa
degli stili di vita che allontanano dalla  pratica  e  dall'interesse
per  la  lettura  o  dalla   comprensione   di   tabelle,   cifre   e
percentuali;»; 
    c) la lettera c) del comma 2  dell'art.  5  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c)  promuovere  azioni  trasversali  tra  le  diverse  offerte
formative e di servizi, finalizzate in  particolare  a  innalzare  il
livello  qualitativo  dell'offerta  formativa,  la  rispondenza  alle
esigenze del tessuto produttivo  e  il  grado  di  occupabilita'  dei
giovani e degli adulti, contrastandone  l'inattivita',  le  forme  di
analfabetismo funzionale e  di  ritorno  e  l'esclusione  sociale,  e
sostenere l'invecchiamento attivo e  l'esercizio  della  cittadinanza
attiva;»; 
    d) al comma 2 dell'art. 14 dopo le  parole  «cittadinanza  attiva
delle  persone»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  a   prevenire   e
contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno». 
  8. Con riferimento ai contributi straordinari diretti  all'acquisto
di  arredi  e  attrezzature  scolastiche  per  le   scuole   comunali
dell'infanzia, primarie e secondarie  di  primo  grado,  concessi  ai
sensi dell'art. 8, commi  da  41  a  43,  della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilita' 2019), e in  considerazione
della situazione di emergenza determinata da COVID-19, i  Comuni  che
hanno  beneficiato  dello  scorrimento  della  graduatoria   previsto
dall'art. 7, commi da 40 a 42, della legge regionale n. 24/2019, sono
autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro  la
data del 31 gennaio 2021. 
  9. Al comma 4 dell'art. 20  della  legge  regionale  n.  5/2012  le
parole «, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale
di cui all'art. 6, comma 1,» sono soppresse. 
  10. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge  regionale  22  aprile
2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni),  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo  di
aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste  dal
regolamento  (UE)  n.  1407/2013,  relativo  all'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  "de  minimis",  pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale
dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.».