Art. 9 
 
Autonomie locali e coordinamento  della  finanza  locale,  sicurezza,
  politiche  dell'immigrazione,  corregionali  all'estero  e   lingue
  minoritarie 
 
  1. A seguito dell'applicazione, a decorrere dal  1°  gennaio  2021,
del nuovo regime relativo agli obblighi di finanza pubblica  previsto
per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale 6
novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle  disposizioni  di  coordinamento
della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio  2015,  n.
18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.
9/2009 e n. 26/2014  concernenti  gli  enti  locali)  e  norme  sulla
concertazione  delle  politiche  di  sviluppo),  non  si  applica,  a
decorrere dal 1°  gennaio  2021,  il  regime  sanzionatorio  previsto
dall'art. 20, comma 10, della legge regionale n.  18/2015  nel  testo
vigente anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
regionale n. 20/2020. 
  2. Le comunita' previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n.
21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra  gli  enti  locali
del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti  di  decentramento
regionale), sono tenute  al  raggiungimento  degli  obblighi  di  cui
all'art. 19, comma 1, lettere b)  e  c),  della  legge  regionale  17
luglio  2015,  n.  18  (La  disciplina  della  finanza   locale   del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni  delle  leggi
regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli  enti
locali),  come  modificato  dall'art.  3  della  legge  regionale  n.
20/2020,  a  decorrere  dal  quarto   anno   successivo   alla   loro
costituzione. 
  3. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27  dicembre  2019,
n. 23 (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio  2020-2022),  e'
abrogato. 
  4. In considerazione del permanere della  situazione  di  emergenza
sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e
della oggettiva necessita' di alleggerire  i  carichi  amministrativi
dei   comuni   del   Friuli-Venezia   Giulia,   sono   prorogati   di
duecentosettanta giorni gli organi di revisione economico-finanziaria
in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 27,
comma 9, primo periodo, della legge regionale n. 18/2015. 
  5. I comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021,
che  hanno  ricevuto  la  comunicazione  delle  rose  dei  nominativi
sorteggiati ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge regionale  n.
18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data,  non
hanno  ancora  provveduto  alla  nomina  dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il  30
giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 9,
primo periodo, della legge regionale n. 18/2015. 
  6. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della  legge  regionale  28
dicembre 2018, n. 31 (Modifiche  alla  legge  regionale  12  dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema  Regione  -  Autonomie  locali  nel
Friuli-Venezia  Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni   territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della  finanza  locale
del Friuli-Venezia Giulia, nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle
leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli
enti locali), e alla legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti
degli  interventi  concertati  ai  sensi  dell'art.  7  della   legge
regionale n. 18/2015 come di seguito indicato: 
    a) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
Canal del Ferro - Val Canale denominato «Realizzazione di un percorso
ciclabile nella Val Dogna e collegamento  con  pista  ciclabile  Alpe
Adria (realizzazione di un percorso ciclabile per mountain bike lungo
la Val Dogna e la Val Saisera)» previsto  dalla  tabella  Q  riferita
all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31  (Assestamento
del  bilancio  per  gli  anni  2017-2019),  a  valere  sulle  risorse
regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, e'  sostituito  dal
seguente: «Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val  Dogna  e
collegamento con la pista  ciclabile  Alpe  Adria  (realizzazione  di
opere di messa in sicurezza della viabilita' della Val Dogna e di una
struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera)»; 
    b) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
Canal del Ferro - Val Canale denominato «Realizzazione di un percorso
ciclabile nella Val Dogna e collegamento  con  pista  ciclabile  Alpe
Adria» individuato nel Patto territoriale stipulato  tra  la  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione,  a  valere  sulle  risorse
regionali  del  triennio  2018-2020,  e'  sostituito  dal   seguente:
«Realizzazione  di  un  percorso  ciclabile   nella   Val   Dogna   e
collegamento con la pista  ciclabile  Alpe  Adria  (realizzazione  di
opere di messa in sicurezza della viabilita' della Val Dogna e di una
struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera)»; 
    c) l'intervento a favore dell'Unione  territoriale  intercomunale
del  Noncello  denominato  «Transitabilita'  su  strade  comunali   e
ricognizione   delle   infrastrutture   in   relazione   alla    loro
praticabilita' (comprende tutti i  Comuni  dell'Unione)»  individuato
nel  Patto   territoriale   stipulato   tra   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere  sulle  risorse  regionali
del triennio 2018-2020, e' sostituito dal seguente:  «Transitabilita'
su strade comunali e ricognizione delle infrastrutture  in  relazione
alla loro praticabilita' e completamento rotatoria su SR13». 
  7. Alla Tabella Q  relativa  all'art.  9,  comma  98,  della  legge
regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di  stabilita'  2020),  sono
modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art.
7 della legge regionale n. 18/2015 a valere sulle  risorse  regionali
2020-2022 come di seguito indicato: 
    a)   con   riferimento   all'intervento    n.    18,    l'oggetto
«Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento sismico normativo  della
scuola primaria e  secondaria  di  via  della  Madonnina  a  Fogliano
Redipuglia»    e'    sostituito    dal    seguente:    «Progettazione
dell'Intervento  di  costruzione  della  nuova  scuola   primaria   e
secondaria di primo grado di Fogliano Redipuglia»; 
    b) con riferimento  all'intervento  n.  83,  l'oggetto  «Restauro
pavimentazione della  "Camera  Sacra"  dell'Ara  Pacis  a  Medea»  e'
sostituito   dal   seguente:   «Sistemazione   della   Scalinata   di
Sant'Antonio a Medea». 
  8. Il procedimento per la liquidazione  delle  Unioni  territoriali
intercomunali, sciolte a decorrere  dal  1°  gennaio  2021  ai  sensi
dell'art. 27, comma 2,  ultimo  periodo,  della  legge  regionale  n.
21/2019, e' concluso, entro il 31 maggio 2021, con l'approvazione del
bilancio finale di liquidazione da  parte  dei  consigli  dei  Comuni
partecipanti all'Unione. Si considera approvato il bilancio finale di
liquidazione che riceve il voto favorevole dalla maggioranza assoluta
dei consigli comunali. 
  9. A decorrere dal 1° giugno 2021, i rapporti giuridici pendenti  e
i procedimenti che non sono stati conclusi  nel  termine  di  cui  al
comma 8 e che non possono essere trasferiti  ai  Comuni  partecipanti
all'Unione,  sono  trasferiti  al  Comune  individuato  in  sede   di
approvazione del bilancio finale di  liquidazione,  presso  il  quale
puo' essere costituito apposito ufficio stralcio. 
  10.   Le   quote   di   partecipazione   dell'Unione   territoriale
intercomunale Carso Isonzo Adriatico nel GAL Carso S.c. a  r.l.  sono
attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima  societa'  e
compresi nell'ambito territoriale dell'Unione medesima. 
  11.   Le   quote   di   partecipazione   dell'Unione   territoriale
intercomunale Tagliamento nel Consorzio per la scuola Mosaicisti  del
Friuli con sede a  Spilimbergo  sono  attribuite  alla  Comunita'  di
montagna nella quale risultera' collocato il Comune di Spilimbergo in
esito alla conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della legge
regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per  la  costituzione
di due Comunita' di montagna nella zona montana omogenea della Destra
Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di  cui  all'allegato  A  della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei  Comprensori
montani del Friuli-Venezia Giulia) e  disposizioni  speciali  per  la
Comunita' di montagna Natisone e Torre). 
  12. Le risorse assegnate per l'anno 2019 per le  finalita'  di  cui
all'art. 10, commi 36, 37 e 38, della legge regionale 6 agosto  2019,
n. 13 (Assestamento del bilancio per  gli  anni  2019-2021),  possono
essere utilizzate anche per l'installazione,  secondo  la  disciplina
statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a  tutela
del patrimonio delle medesime strutture.