Art. 10 
 
          Commissione di coordinamento per le aree sciabili 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il  turismo,
lo  sport  e  lo  spettacolo,  e'   istituita   la   commissione   di
coordinamento per le aree sciabili,  quale  organo  consultivo  della
Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili. 
  2. La commissione di cui al comma 1 e' composta dai  rappresentanti
degli enti locali, dagli enti  istituzionali  del  territorio,  dalla
Federazione italiana sport invernali (FISI),  dalle  associazioni  di
categoria e sportive e da ogni  altro  soggetto  ritenuto  funzionale
allo svolgimento dei lavori della stessa. I suddetti componenti della
commissione svolgono  i  loro  compiti  a  titolo  gratuito  e  senza
rimborso spese. Con il decreto di cui al comma 1  sono  stabilite  le
modalita' di funzionamento della commissione. 
  3. La commissione dura in  carica  cinque  anni.  Ai  lavori  della
commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere
sia ritenuto utile e necessario per l'esame di singole questioni.  La
commissione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno presso
l'Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. 
  4. La commissione, su richiesta  dell'Assessore  regionale  per  il
turismo, lo sport e lo spettacolo, esprime pareri e, anche di propria
iniziativa, formula proposte, con particolare riferimento: 
    a) alla classificazione delle piste; 
    b) al piano triennale di gestione e coordinamento di cui all'art.
11; 
    c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive
sullo stato attuale e sul  fabbisogno  di  impianti,  attrezzature  e
similari nella Regione; 
    d) alle proposte relative alle iniziative di  cui  alla  presente
legge. 
  5. La commissione, ai fini della  presente  legge,  puo'  avvalersi
della collaborazione  degli  uffici  dell'Assessorato  regionale  del
turismo, dello sport e dello spettacolo e degli enti locali.