Art. 10 Commissione di coordinamento per le aree sciabili 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, e' istituita la commissione di coordinamento per le aree sciabili, quale organo consultivo della Regione in materia di gestione e fruizione delle aree sciabili. 2. La commissione di cui al comma 1 e' composta dai rappresentanti degli enti locali, dagli enti istituzionali del territorio, dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), dalle associazioni di categoria e sportive e da ogni altro soggetto ritenuto funzionale allo svolgimento dei lavori della stessa. I suddetti componenti della commissione svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' di funzionamento della commissione. 3. La commissione dura in carica cinque anni. Ai lavori della commissione possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile e necessario per l'esame di singole questioni. La commissione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno presso l'Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. 4. La commissione, su richiesta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, esprime pareri e, anche di propria iniziativa, formula proposte, con particolare riferimento: a) alla classificazione delle piste; b) al piano triennale di gestione e coordinamento di cui all'art. 11; c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul fabbisogno di impianti, attrezzature e similari nella Regione; d) alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge. 5. La commissione, ai fini della presente legge, puo' avvalersi della collaborazione degli uffici dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e degli enti locali.