Art. 11 Piano triennale di gestione e coordinamento 1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo di concerto con l'assessore regionale per le infrastrutture la mobilita', con l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente , con l'assessore regionale per l'energia e servizi di pubblica utilita' e con l'assessore regionale per la salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione competente dell'assemblea regionale siciliana e della commissione di coordinamento per le aree sciabili, approva il piano triennale di gestione e coordinamento, avente ad oggetto la programmazione degli interventi di promozione, riqualificazione, razionalizzazione e potenziamento del patrimonio impiantistico e dell'offerta turistica. 2. Il piano triennale di gestione e coordinamento definisce: a) gli interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno del comprensorio sciistico, con particolare riguardo alle azioni per il miglioramento delle reti infrastrutturali; per il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane e tra questi e i comuni capoluogo di provincia e la Regione; la gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, dei servizi di telecomunicazione e ogni adempimento necessario a garantire servizi di sicurezza, servizio spalaneve, servizi igienici, piani commerciali e di marketing; b) gli investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilita' ambientale ed energetica per riqualificare strutture ricettive di proprieta' pubblica e renderle fruibili; c) ogni altro adempimento utile a determinare i provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente legge. 3. Il piano di cui al comma 1 e' aggiornato ogni tre anni ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.