Art. 3 
 
         Associazioni fra comuni e partecipazione a societa' 
 
  1. I comuni  possono  accordarsi  o  associarsi  secondo  le  forme
previste dalla normativa vigente al fine di programmare e  perseguire
le finalita' di cui alla presente legge. 
  2. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire
o partecipare a  societa',  anche  con  altri  enti  pubblici  o  con
privati, che abbiano come  oggetto  sociale  il  perseguimento  delle
finalita' di cui all'art. 1 o, comunque, lo sviluppo delle  attivita'
di cui all'art. 2.