Art. 6 Contratti di assicurazione 1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci da fondo, non possono consentire l'apertura al pubblico delle stesse, senza avere previamente stipulato un contratto di assicurazione ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1 Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.