Art. 6 
 
                     Contratti di assicurazione 
 
  1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con  esclusione  delle
aree dedicate allo sci da fondo, non possono consentire l'apertura al
pubblico delle stesse, senza avere previamente stipulato un contratto
di assicurazione ai sensi  del  comma  1  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 40. 
  2. Il rilascio delle  autorizzazioni  per  la  gestione  dei  nuovi
impianti e' subordinato alla stipula del contratto  di  assicurazione
di cui al comma 1 Le autorizzazioni rilasciate prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge sono sospese fino alla stipula
del contratto di assicurazione.