Art. 7 Manutenzione delle aree sciabili 1. Fermo restando le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attivita': a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti; b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di sci alpino e di fondo nonche' la chiusura della pista qualora presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici; c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile. 2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando le responsabilita' previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore delle piste, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al comune, alla Citta' metropolitana di riferimento e alle forze di polizia. Al direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti: a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili; b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste; c) segnalazione tempestiva al gestore dell'esistenza di situazioni di potenziale pericolosita' sulle piste; d) gestione rischio valanghe. 3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell'obbligo di cui al comma 2, relativo alla nomina del direttore delle piste ed alla comunicazione della medesima, e' prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale. 4. I gestori, previa indicazione attraverso apposita segnaletica, possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute. 5. La manutenzione straordinaria e' a carico del gestore unico delle piste, in collaborazione con gli enti istituzionali territorialmente competenti. 6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili ovvero della concessione della pista, o in via sostitutiva il Presidente della Regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.