Art. 7 
 
                  Manutenzione delle aree sciabili 
 
  1.  Fermo  restando  le  disposizioni  dell'art.  12  del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori delle aree individuate
ai sensi dell'art. 2 provvedono  alla  manutenzione  ordinaria  delle
piste compiendo le seguenti attivita': 
    a) verifica  della  segnaletica  e  di  ogni  altra  attrezzatura
finalizzata alla sicurezza degli utenti; 
    b) verifica e segnalazione delle condizioni delle  piste  di  sci
alpino e di fondo nonche' la chiusura della  pista  qualora  presenti
pericoli oggettivi dipendenti dallo  stato  del  fondo  ovvero  altri
pericoli atipici; 
    c) ogni altra operazione  necessaria  a  garantire  la  sicurezza
dell'area sciabile. 
  2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando le responsabilita'
previste dalla presente legge, sono tenuti a  nominare  un  direttore
delle piste, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al  comune,
alla Citta' metropolitana di riferimento e alle forze di polizia.  Al
direttore delle piste sono demandati i seguenti compiti: 
    a) coordinamento delle operazioni  di  battitura  e  preparazione
delle aree sciabili; 
    b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste; 
    c)  segnalazione  tempestiva   al   gestore   dell'esistenza   di
situazioni di potenziale pericolosita' sulle piste; 
    d) gestione rischio valanghe. 
  3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree
sciabili, dell'obbligo di cui al comma 2, relativo  alla  nomina  del
direttore delle  piste  ed  alla  comunicazione  della  medesima,  e'
prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili
mediante apposito provvedimento comunale. 
  4. I gestori, previa indicazione attraverso  apposita  segnaletica,
possono individuare alcune piste o tratti di pista  da  lasciare  non
battute. 
  5. La manutenzione straordinaria e'  a  carico  del  gestore  unico
delle  piste,  in   collaborazione   con   gli   enti   istituzionali
territorialmente competenti. 
  6. In caso di ripetute violazioni  delle  disposizioni  di  cui  al
comma   1   l'ente   competente   al   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio delle aree  sciabili  ovvero  della  concessione  della
pista, o  in  via  sostitutiva  il  Presidente  della  Regione,  puo'
disporre  la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  aree
sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.