Art. 8 Innevamento programmato 1. La Regione, le citta' metropolitane, i liberi Consorzi comunali, i comuni, singoli o associati, i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, nonche' i gestori delle aree sciabili, possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantita' necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilita' delle piste, aree e sistemi sciistici, sentito l'ente Parco.