Art. 8 
 
                       Innevamento programmato 
 
  1. La Regione, le citta' metropolitane, i liberi Consorzi comunali,
i  comuni,   singoli   o   associati,   i   consorzi   di   operatori
economico-turistici, pubblici e privati, nonche' i gestori delle aree
sciabili, possono realizzare sistemi  per  l'innevamento  programmato
atti a consentire la produzione e la distribuzione della  neve  nelle
quantita' necessarie a garantire la sicurezza e la piena  fruibilita'
delle piste, aree e sistemi sciistici, sentito l'ente Parco.