Art. 11 
 
      Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2018 
 
  1. All'art. 15, comma 4 della legge regionale 20 aprile 2018, n.  4
(Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale  dei  progetti)
le parole «entro quindici giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro dieci giorni».