Art. 11 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2018 1. All'art. 15, comma 4 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti) le parole «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».