Art. 14 
 
                 Disposizioni in merito al servizio 
                   di gestione dei rifiuti urbani 
 
  1. Il presente articolo persegue la  finalita'  di  assicurare  una
gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico  di  gestione  dei
rifiuti urbani nell'ambito territoriale regionale in attuazione delle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
materia ambientale). 
  2. Le utenze  non  domestiche  che  intendono  conferire  i  propri
rifiuti urbani avviandoli  al  recupero  al  di  fuori  del  servizio
pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del decreto legislativo n.
152 del 2006, devono comunicarlo  al  comune  e  all'affidatario  del
servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento entro  il  30
settembre  di  ciascun  anno  con  effetti  a   decorrere   dall'anno
successivo,  indicando  i  quantitativi  dei  rifiuti  da  avviare  a
recupero,  distinti  per  codice  EER  e  stimati  sulla   base   dei
quantitativi prodotti nell'anno precedente,  nonche'  la  durata  del
periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si  intende  esercitare
tale  opzione.  Alla  comunicazione  deve  essere   allegata   idonea
documentazione,  anche  nella  modalita'  del   l'autocertificazione,
comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale  con  il  soggetto
che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti. Dette  utenze  sono
escluse  dalla  sola  corresponsione  della   componente   tariffaria
rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti. 
  3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere  ad  usufruire
del servizio pubblico prima della scadenza del periodo  di  esercizio
dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30  settembre  di  ciascun
anno, con effetti a  decorrere  dall'anno  successivo,  al  comune  e
all'affidatario del servizio che riprende la  gestione  qualora  cio'
non comporti un disequilibrio sull'organizzazione  del  servizio  con
riferimento alle modalita' e ai tempi di svolgimento dello stesso. 
  4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non  domestica  di
cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore  del  servizio
pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati  a
recupero nell'anno  precedente  dando  specifica  evidenza  a  quelli
avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico
per i comuni nei quali e' applicata la tariffa puntuale corrispettiva
di cui all'art. 1, comma 668 della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  pluriennale
dello Stato. Legge di stabilita' 2014), e' tenuto a rendicontare tali
informazioni    alla    Regione    e     all'Agenzia     Territoriale
dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il
30 aprile di ciascun anno.