Art. 14 Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani 1. Il presente articolo persegue la finalita' di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all'affidatario del servizio pubblico dell'ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonche' la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalita' del l'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti. 3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora cio' non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalita' e ai tempi di svolgimento dello stesso. 4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali e' applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2014), e' tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.