Art. 16 
 
         Estinzione dei crediti tributari di modesta entita' 
 
  1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo  e  alla
riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, in essere  alla
data di entrata in vigore della presente legge,  qualora  l'ammontare
dovuto, comprensivo o costituito solo da  sanzioni  amministrative  o
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30 euro, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
  2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma  1,
si  procede  all'accertamento,  all'iscrizione   a   ruolo   e   alla
riscossione per l'intero ammontare. 
  3. La disposizione di cui al comma 1  non  si  applica  qualora  il
credito  tributario,  comprensivo  o  costituito  solo  da   sanzioni
amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno
un biennio, degli obblighi  di  versamento  concernenti  il  medesimo
tributo.