Art. 17 
 
Pubblicazione della determinazione  dirigenziale  per  l'avvio  delle
  attivita' di accertamento in materia di tassa automobilistica 
 
  1. Il responsabile in materia  di  accertamento  e  recupero  della
tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'art. 2  della
legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in  materia  di
tributi regionali), adotta la determinazione  dirigenziale  per  dare
avvio alle attivita' previste dall'art. 4  della  legge  regionale  7
dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali). 
  2.  La  determinazione  dirigenziale  di  cui  al  comma  1   viene
pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
telematico  (BURERT)  e  ne  viene  data  pubblicita'   sul   portale
istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.