Art. 17 Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attivita' di accertamento in materia di tassa automobilistica 1. Il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), adotta la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attivita' previste dall'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 (Norme in materia di tributi regionali). 2. La determinazione dirigenziale di cui al comma 1 viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) e ne viene data pubblicita' sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna.