Art. 18 
 
Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi  dei
  concessionari auto 
 
  1. Dopo l'art. 6, comma 9 della legge regionale 21  dicembre  2012,
n. 15 (Norme  in  materia  di  tributi  regionali),  e'  inserito  il
seguente: 
    «9-bis. A far data dal 1° gennaio 2021, per effetto dell'avvenuta
trascrizione al PRA del titolo di proprieta' del  veicolo,  ai  sensi
del precedente comma 9, entro i termini  di  cui  all'art.  5,  comma
quarantaquattresimo del decreto-legge  n.  953  del  1982,  risultano
anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione  di  cui  al
medesimo art. 5, commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo e non
dovranno essere piu' spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. E'
comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo  acquisito  per  la
rivendita, come previsto dal medesimo art. 5, comma 47 e  la  Regione
provvede  a  comunicare  l'importo,   complessivamente   dovuto   con
riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto  tenuto  al  pagamento,
che  provvede  entro  l'ultimo  giorno  del  mese   successivo   alla
comunicazione. Il mancato pagamento del  diritto  fisso  comporta  la
cessazione del regime  di  interruzione  dell'obbligo  del  pagamento
della tassa automobilistica e,  conseguentemente,  il  ripristino  di
tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di  veicoli
che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprieta', ai sensi
dell'art. 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995  con  effetto
dalla data della trascrizione medesima. Con la  trascrizione  al  PRA
del titolo di proprieta' verra' automaticamente aggiornato  lo  stato
giuridico e tributario del veicolo, con  la  conseguente  uscita  dal
regime di interruzione.». 
  2. Dopo il comma 9-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 15  del
2012, e' inserito il seguente: 
    «9-ter. L'acquisto di un veicolo, nuovo  o  usato,  da  parte  di
un'impresa autorizzata, o comunque abilitata al commercio di veicoli,
senza le modalita' previste dal  secondo  periodo  del  comma  9  non
interrompe l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica.».