Art. 20 Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 24 del 2001 1. All'art. 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disponibilita' del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonche' per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti. 2. All'art. 56 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis.».