Art. 20 
 
             Modifiche all'art. 56 della legge regionale 
                           n. 24 del 2001 
 
  1.  All'art.  56  della  legge  regionale  8  agosto  2001,  n.  24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo),
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Le disponibilita' del fondo regionale di cui al  comma  1
possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni
per la redazione  dei  progetti  per  l'eliminazione  delle  barriere
architettoniche (PEBA) previsti dall'art. 32 della legge 28  febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria  1986)),  nonche'  per  la
realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti. 
  2. All'art. 56 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo il  comma
3-bis e' aggiunto il seguente: 
    «3-ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri
e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui  al  comma
3-bis.».