Art. 21 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2019 
 
  1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 1° agosto 2019, n.  16
(Sostegno al microcredito di emergenza) le parole  «dell'ottanta  per
cento  del  credito  erogato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'intero credito erogato.».