Art. 21 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2019 1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 1° agosto 2019, n. 16 (Sostegno al microcredito di emergenza) le parole «dell'ottanta per cento del credito erogato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intero credito erogato.».