Art. 22 
 
      Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2002 
 
  1. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 8 della legge  regionale  24
giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la  cooperazione  con  i
Paesi in via di  sviluppo  e  i  Paesi  in  via  di  transizione,  la
solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura  di  pace)
sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b), con  priorita'  alle
universita', alle organizzazioni di  volontariato,  alle  cooperative
sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano  nei
rispettivi statuti anche attivita' di promozione della pace  e  della
nonviolenza,  dell'intercultura,  dei  diritti  umani,  del   dialogo
interreligioso e della cittadinanza globale.».