Art. 22 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2002 1. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono aggiunte le seguenti parole: «e lettera b), con priorita' alle universita', alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali ed alle associazioni di promozione sociale che prevedano nei rispettivi statuti anche attivita' di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale.».