Art. 25 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2017 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge  regionale  23
giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) e' sostituita dalla
seguente: 
    «a) dalla concessione di contributi di parte corrente o in  conto
capitale;». 
  2. Il comma 3-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del  2017
e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. Per il superamento di situazioni di particolare  crisi  a
seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui  all'art.  2,  la
Giunta regionale puo' concedere contributi straordinari, nel rispetto
della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente
dalla programmazione di cui al comma 3,  al  fine  di  sostenere  gli
interventi negli ambiti  di  cui  all'art.  5.  Ulteriori  contributi
possono essere concessi ai fini  dello  svolgimento  di  campagne  di
comunicazione  istituzionale  per  la  piu'   ampia   diffusione   di
opportunita' e misure a beneficio dei  cittadini  e  della  comunita'
regionale introdotte da politiche, interventi  e  servizi  regionali,
condizionati alla messa a disposizione gratuita  di  spazi  sui  mass
media per tale attivita'. Possono beneficiare dei contributi  di  cui
al presente comma i soggetti di cui all'art. 2,  nonche'  le  imprese
editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini
di    lucro,    purche'     operanti     nell'ambito     territoriale
dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, con esclusivo riferimento  al  comma
1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed ai commi 3 e 4.».