Art. 27 
 
      Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2018 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2018,
n.  1  (Razionalizzazione  delle  societa'  in  house  della  Regione
Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: 
    «1-bis. In deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1,  la  Giunta
regionale,  previa   comunicazione   alla   commissione   assembleare
competente, puo' autorizzare la stipula di convenzioni singole per il
conferimento  di  attivita'  connesse  all'effettuazione  di   lavori
pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture  per
lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.».