Art. 27 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2018 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle societa' in house della Regione Emilia-Romagna) e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, puo' autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attivita' connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.».