Art. 28 
 
Proroga delle disposizioni transitorie per il  riordino  territoriale
  nel settore delle aree naturali protette di cui  all'art.  8  della
  legge regionale n. 23 del 2019 
 
  1. Al fine di implementare il processo di attuazione  del  riordino
territoriale in materia di  aree  naturali  protette  previsto  dalla
legge regionale n. 13 del 2015, la Regione contribuisce per  il  2020
al finanziamento della quota spettante alla Citta'  metropolitana  di
Bologna e alle Province ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23
dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del  sistema  regionale  delle
Aree protette e dei Siti della Rete natura  2000  e  istituzione  del
Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano). 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1,  per  l'esercizio  2020,  la
Regione  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse   gia'   autorizzate
nell'ambito della Missione 18 -  Relazioni  con  le  altre  autonomie
territoriali e locali, Programma 1 -  Relazioni  finanziarie  con  le
altre  autonomie  territoriali  del  bilancio   di   previsione   per
l'esercizio 2020-2022.