Art. 28 Proroga delle disposizioni transitorie per il riordino territoriale nel settore delle aree naturali protette di cui all'art. 8 della legge regionale n. 23 del 2019 1. Al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Regione contribuisce per il 2020 al finanziamento della quota spettante alla Citta' metropolitana di Bologna e alle Province ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano). 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'esercizio 2020, la Regione fa fronte nell'ambito delle risorse gia' autorizzate nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali del bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022.