Art. 29 
 
      Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2019 
 
  1.  All'art.  12  della  legge  regionale  30  maggio  2019,  n.  4
(Rideterminazione dei vitalizi in attuazione della legge 30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)  e
conseguente riordino della disciplina in coerenza  con  l'abrogazione
dell'istituto), i commi 5 e 6 sono cosi' sostituiti: 
    «5. La restituzione dei contributi versati  avviene  in  un'unica
soluzione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. 
  6. Qualora la Regione vanti crediti nei confronti  del  consigliere
in carica o cessato che presenta  domanda  ai  sensi  del  precedente
comma 2, verra' cautelativamente trattenuta  in  garanzia  una  somma
pari all'ammontare delle spettanze dell'Ente maggiorata  del  50  per
cento, fino alla definizione dei rapporti patrimoniali pendenti.».