Art. 3 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010 1. All'art. 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato), le parole «previsti al» sono sostituite dalle parole «previsti ai commi 1 e 2 del». 2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. La Regione promuove e sostiene iniziative a sostegno della crescita e della qualificazione delle competenze delle imprese artigiane attraverso adeguate iniziative di formazione nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro).». 3. Dopo il comma 3 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010 e' aggiunto il seguente comma: «3-ter. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 3 bis, sostiene: a) lo sviluppo delle competenze tecniche, scientifiche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nelle imprese artigiane; b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze gestionali e manageriali dei lavoratori e degli imprenditori con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne lavoratrici e imprenditrici.».