Art. 3 
 
      Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010 
 
  1. All'art. 12, comma 3 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1
(Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la  valorizzazione
dell'artigianato), le parole  «previsti  al»  sono  sostituite  dalle
parole «previsti ai commi 1 e 2 del». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010
e' aggiunto il seguente comma: 
    «3-bis. La Regione promuove  e  sostiene  iniziative  a  sostegno
della crescita e della qualificazione delle competenze delle  imprese
artigiane attraverso adeguate iniziative  di  formazione  nell'ambito
dei programmi di cui alla legge  regionale  30  giugno  2003,  n.  12
(Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l'arco della  vita,  attraverso  il  rafforzamento
dell'istruzione  e   della   formazione   professionale,   anche   in
integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto  2005,  n.  17
(Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita',  sicurezza
e regolarita' del lavoro).». 
  3. Dopo il comma 3 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 1  del
2010 e' aggiunto il seguente comma: 
      «3-ter. La Regione, per la realizzazione delle finalita' di cui
al comma 3 bis, sostiene: 
        a) lo sviluppo  delle  competenze  tecniche,  scientifiche  e
professionali necessarie all'inserimento  qualificato  nelle  imprese
artigiane; 
        b) la qualificazione  e  il  rafforzamento  delle  competenze
tecniche, scientifiche e professionali e delle competenze  gestionali
e manageriali dei lavoratori e  degli  imprenditori  con  particolare
attenzione   al   coinvolgimento   delle    donne    lavoratrici    e
imprenditrici.».