Art. 4 
 
                    Inserimento dell'art. 12-bis 
                 della legge regionale n. 1 del 2010 
 
  1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010  e'  inserito
il seguente articolo: 
    «Art.  12-bis   (Interventi   per   la   digitalizzazione   delle
imprese). - 1.  La  Regione,  in  armonia  con  gli  altri  strumenti
regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i
progetti di ricerca scientifica,  di  sperimentazione  tecnica  e  di
innovazione tecnologica, interviene per favorire: 
      a)  il  sostegno  ai  processi  di   innovazione,   ricerca   e
trasferimento tecnologico all'interno delle  imprese  artigiane,  con
particolare   attenzione   ai   processi   di   digitalizzazione    e
riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; 
      b) il sostegno alla produzione innovativa  quale  modalita'  di
lavoro che nasce dalla fusione  tra  cultura  digitale  e  produzione
manifatturiera e che  si  caratterizza  per  l'utilizzo  di  processi
produttivi innovativi e flessibili; 
      c)  la  nascita  e  il  consolidamento  di  forme  stabili   di
collaborazione tra universita', centri  di  ricerca,  tecnopoli,  fab
lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane  finalizzate
alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico; 
      d) il supporto alle  attivita'  dei  manager  di  rete  per  le
imprese,  con  particolare  attenzione  al  coinvolgimento   e   alla
formazione delle donne manager; 
      e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti
di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni  utili  allo
sviluppo delle imprese, per favorire  l'incontro  del  fabbisogno  di
queste con le opportunita' offerte dai laboratori di ricerca pubblici
e privati; 
      f)  la  diffusione  dell'internazionalizzazione,   incluso   il
supporto per la costruzione di canali  commerciali  digitali  per  la
partecipazione  al  mercato  o  ad  eventi  promozionali,   e   delle
iniziative di marketing e comunicazione.».