Art. 4 Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 1 del 2010 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2010 e' inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Interventi per la digitalizzazione delle imprese). - 1. La Regione, in armonia con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione tesi a valorizzare i progetti di ricerca scientifica, di sperimentazione tecnica e di innovazione tecnologica, interviene per favorire: a) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; b) il sostegno alla produzione innovativa quale modalita' di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e che si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili; c) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra universita', centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane finalizzate alla ricerca scientifica, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico; d) il supporto alle attivita' dei manager di rete per le imprese, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla formazione delle donne manager; e) il rafforzamento di Digital Innovation Hub (DIH) quali punti di accesso territoriali a strumenti, servizi e relazioni utili allo sviluppo delle imprese, per favorire l'incontro del fabbisogno di queste con le opportunita' offerte dai laboratori di ricerca pubblici e privati; f) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali commerciali digitali per la partecipazione al mercato o ad eventi promozionali, e delle iniziative di marketing e comunicazione.».