Art. 5 Sospensione dell'applicazione dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2017 1. E' sospesa, in via straordinaria, l'applicazione dell'art. 22, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilita' per il 2018) in ordine al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.