Art. 5 
 
Sospensione dell'applicazione dell'art.  22,  comma  2,  della  legge
                      regionale n. 25 del 2017 
 
  1. E' sospesa, in via straordinaria, l'applicazione  dell'art.  22,
comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2017, n.  25  (Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilita' per il 2018)  in  ordine
al divieto di vendite promozionali per il periodo antecedente i saldi
invernali 2020-2021.