Art. 8 Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2004 1. All'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. Per le finalita' della presente legge, la Regione promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l'assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.».