Art. 8 
 
       Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2004 
 
  1. All'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 2004,  n.  2  (Legge
per la montagna) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
    «5-ter.  Per  le  finalita'  della  presente  legge,  la  Regione
promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo  sviluppo
della  montagna  e  delle  aree  interne  con  gli  strumenti,  anche
organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A
tale fine, l'assessore regionale competente in materia  di  politiche
per la montagna garantisce i  necessari  coordinamento,  indirizzo  e
coinvolgimento delle strutture interne e  dei  soggetti  esterni  che
partecipano alla governance territoriale.».