Art. 10 
 
        Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 5/2020 
 
  1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della  legge  regionale
1º aprile 2020,  n.  5  (Ulteriori  misure  urgenti  per  far  fronte
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19),  dopo  le  parole:  «di
conduzione aziendale» sono aggiunte le seguenti: «e del fabbisogno di
liquidita' aziendale relativo agli investimenti». 
  2. Per le finalita' previste dall'art. 12,  comma  5,  lettera  b),
della legge regionale n. 5/2020, come  modificato  dal  comma  1,  si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale  per
interventi nel settore agricolo.