Art. 10 Modifica all'art. 12 della legge regionale n. 5/2020 1. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 1º aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole: «di conduzione aziendale» sono aggiunte le seguenti: «e del fabbisogno di liquidita' aziendale relativo agli investimenti». 2. Per le finalita' previste dall'art. 12, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.