Art. 100 
 
        Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 26/2020 
 
  1. Dopo il comma 24 dell'art. 6 della legge regionale  30  dicembre
2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), e' inserito il seguente: 
  «24-bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto  in
sicurezza   -   Emergenza   COVID-19",   di   cui   al   comma    20,
l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  sostenere  gli  oneri
discendenti dalla stipula di una  convenzione  con  gli  istituti  di
credito bancario o postale volta a consentire  l'emissione  di  carte
prepagate da  intestare  a  favore  dei  beneficiari  del  contributo
stesso.». 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma  24-bis,  della  legge
regionale n. 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere
sullo stanziamento della Missione n. 10  (Trasporti  e  diritto  alla
mobilita') - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1
(Spese correnti) dello stato di previsione della spesa  del  bilancio
per gli anni 2021-2023.