Art. 100 Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 26/2020 1. Dopo il comma 24 dell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilita' 2021), e' inserito il seguente: «24-bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza COVID-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.». 2. Per le finalita' di cui all'art. 6, comma 24-bis, della legge regionale n. 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilita') - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.