Art. 102 
 
        Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2007  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora il PAC o sua variante interessi  beni  tutelati  ai
sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004,  il  Comune
provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti  paesaggistici
al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 57-quater,  comma
3, e, prima dell'adozione, ne da' comunicazione al competente  organo
periferico del Ministero  della  cultura  al  fine  di  acquisire  le
eventuali valutazioni e determinazioni e il parere  di  cui  all'art.
14,  comma  8,  delle  norme  tecniche  di   attuazione   del   Piano
paesaggistico regionale. Il  Comune  adotta  il  PAC  adeguandolo  al
parere del competente organo periferico del Ministero  della  cultura
e, dopo l'adozione,  lo  trasmette  a  quest'ultimo  affinche'  possa
verificarne l'ottemperanza.».