Art. 102 Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 5/2007 1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2007 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 57-quater, comma 3, e, prima dell'adozione, ne da' comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinche' possa verificarne l'ottemperanza.».