Art. 103 
 
                    Inserimento dell'art. 60-bis 
                   nella legge regionale n. 5/2007 
 
  1. Dopo l'art. 60 della legge regionale n. 5/2007  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 60-bis (Direttive, vigilanza e controllo regionale). - 1.  La
Regione, ai sensi dell'art. 155, comma 2, del decreto legislativo  n.
42/2004, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate ai Comuni. 
  2. Il Comune delegato trasmette alla Regione,  trimestralmente,  un
elenco di  tutte  le  autorizzazioni  rilasciate,  specificando,  per
ciascun provvedimento, gli  estremi  identificativi  dell'atto  e  la
tipologia dell'intervento autorizzato. 
  3. La Regione esercita i poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia
nell'esercizio  delle  funzioni  delegate,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 146, comma 10, del decreto legislativo n. 42/2004.
La struttura regionale competente in materia di paesaggio,  accertata
anche su istanza di parte  l'inerzia  del  Comune  delegato,  diffida
quest'ultimo a provvedere entro dieci giorni  dalla  ricezione  della
richiesta, ovvero a comunicare le motivazioni  del  ritardo.  Decorso
inutilmente tale termine, ovvero  nel  caso  in  cui  le  motivazioni
addotte non risultino tali da giustificare  l'inerzia,  la  struttura
regionale competente trasmette gli atti  alla  Giunta  regionale,  la
quale delibera sull'esercizio del potere  sostitutivo  attraverso  la
nomina di un commissario  ad  acta,  da  scegliersi  tra  i  soggetti
iscritti ad apposito Albo, che provvede entro sessanta  giorni  dalla
ricezione dell'istanza  di  parte.  Fino  alla  data  di  nomina  del
commissario ad acta resta salva la facolta' del  Comune  delegato  di
provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. 
  4. La Regione istituisce l'Albo dei commissari ad acta  in  materia
paesaggistica  cui  possono  richiedere   l'iscrizione   i   soggetti
interessati in possesso di diploma di laurea o diploma  universitario
attinente la materia del paesaggio, iscritti all'Albo o  al  Collegio
professionale laddove esistente, e che abbiano  acquisito  comprovata
esperienza in materia per un periodo  non  inferiore  ai  dieci  anni
comprovato  dal  curriculum  individuale.  I  compensi  spettanti  al
commissario ad acta sono a carico del Comune delegato inerte.».