Art. 104 
 
      Modifiche all'art. 63-bis della legge regionale n. 5/2007 
 
  1. All'art. 63-bis della legge regionale n. 5/2007  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera i) del comma 3 sono aggiunte le seguenti: 
    «i-bis) nei casi previsti dall'art. 57-quater, comma  2,  lettere
a) e b), la documentazione per la  conformazione  al  PPR  recante  i
contenuti previsti dal comma 1 del medesimo articolo; 
    i-ter)  nei  casi  previsti  dall'art.  57-quater,  comma  4,  la
documentazione per l'adeguamento al PPR recante i contenuti  previsti
dal comma 3 del medesimo articolo.»; 
    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Nei casi previsti dal comma 3,  lettera  i-bis),  per  la
conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di  servizi  di
cui all'art. 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche  di  attuazione
del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di
una sua variante per l'acquisizione del  relativo  parere.  Ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, delle norme tecniche di attuazione del PPR, il
Comune adotta lo  strumento  urbanistico  generale  adeguandolo  alle
eventuali prescrizioni. 
    8-ter. Nei  casi  previsti  dal  comma  3,  lettera  i-ter),  per
l'adeguamento al PPR lo strumento urbanistico e' trasmesso a cura del
Comune, prima dell'adozione,  al  competente  organo  periferico  del
Ministero  della  cultura  per  l'acquisizione  del  parere  previsto
all'art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR.  Il
Comune adotta lo strumento  urbanistico  adeguandolo  al  parere  del
competente organo periferico del Ministero della cultura.»; 
    c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
    «12. Nei novanta giorni successivi alla data di  ricezione  della
deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita  la
struttura  regionale  competente,  nonche'   il   competente   organo
periferico del Ministero della cultura qualora siano interessati beni
tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo n.  42/2004,
e acquisiti i pareri nei casi previsti dai commi  8-bis  e  8-ter  in
relazione alla Parte III del decreto  legislativo  n.  42/2004,  puo'
comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate: 
      a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e
con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati; 
      b) dalla necessita' di tutela e  valorizzazione  del  paesaggio
secondo le eventuali prescrizioni rese ai sensi  dell'art.  14  delle
norme tecniche di attuazione del PPR; 
      c) dalla necessita' di tutela e  valorizzazione  dei  complessi
storici monumentali e archeologici sottoposti al vincolo della  Parte
II del decreto legislativo n. 42/2004, secondo  le  prescrizioni  del
competente organo periferico del Ministero della cultura.»; 
    d) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
    «18-bis. Ai fini della positiva verifica  di  cui  all'art.  146,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  concernente   gli
strumenti urbanistici generali comunali di  cui  all'art.  57-quater,
comma 2, lettere a) e b), per i quali e' stato  acquisito  il  parere
della conferenza di servizi di cui all'art. 14 delle  norme  tecniche
di attuazione del PPR, il Comune provvede,  dopo  l'approvazione,  ai
sensi dell'art. 57-quater, comma 7.».