Art. 105 Modifiche all'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 1. All'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Prima dell'adozione della variante il Comune: a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, ne da' comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e il parere di cui all'art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico del Ministero della cultura di cui all'art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR, provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'art. 57-quater, comma 3, tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004; b) provvede all'asseverazione della non necessita' del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'art. 9-bis, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 27/1988, e di cui alla legge regionale n. 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.»; b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.