Art. 105 
 
                    Modifiche all'art. 63-sexies 
                   della legge regionale n. 5/2007 
 
  1.  All'art.  63-sexies  della  legge  regionale  n.  5/2007   sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Prima dell'adozione della variante il Comune: 
      a) qualora il progetto di variante interessi beni  tutelati  ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004,  ne  da'  comunicazione  al
competente organo periferico del Ministero della cultura al  fine  di
acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni e  il  parere  di
cui all'art. 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR;
ai fini dell'acquisizione del parere del competente organo periferico
del Ministero della cultura di cui all'art. 14, comma 8, delle  norme
tecniche  di  attuazione  del  PPR,  provvede  alla  valutazione   di
adeguamento degli  aspetti  paesaggistici  della  variante  ai  sensi
dell'art. 57-quater, comma 3,  tale  valutazione  contiene  anche  la
verifica  preventiva  dell'eventuale  interesse  culturale  ai  sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004; 
      b) provvede all'asseverazione della non necessita'  del  parere
geologico qualora la variante non rientri nella  fattispecie  di  cui
all'art. 9-bis,  comma  4,  lettera  c),  della  legge  regionale  n.
27/1988, e di cui alla legge regionale n. 16/2009, o  a  ottenere  il
parere geologico secondo la disciplina di settore.»; 
    b) le lettere a), c) e d) del comma 4 sono abrogate.