Art. 106 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2009 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole: «superfici destinate a pertinenze» la parola: «o» e' sostituita dalle seguenti: «fisicamente unite o a se' stanti quali a esempio»; b) dopo le parole: «porticati liberi, logge» e' inserita la seguente: «, terrazze» e le parole: «, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unita' immobiliare o dell'edificio e' equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'art. 29» sono soppresse.