Art. 106 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 11
novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate
le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole: «superfici destinate a pertinenze» la  parola:
«o» e' sostituita dalle seguenti: «fisicamente unite o a  se'  stanti
quali a esempio»; 
    b) dopo le parole:  «porticati  liberi,  logge»  e'  inserita  la
seguente: «, terrazze» e le parole: «, salvo diversa previsione degli
strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni  previste  dal
regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100
per  cento  della  superficie   utile   dell'unita'   immobiliare   o
dell'edificio e' equiparata, per la quota eccedente, alla  superficie
utile ai fini del calcolo del contributo di  cui  all'art.  29»  sono
soppresse.