Art. 107 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: «delle costruzioni
esistenti;» sono  aggiunte  le  seguenti:  «tali  interventi  possono
essere  attuati  contestualmente  a  interventi  di  ristrutturazione
edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che  le  prescrizioni
previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti
o adottati  si  applicano  esclusivamente  alle  parti  dell'immobile
oggetto di effettivo incremento dimensionale  e  non  possono  essere
derogati gli indici e i parametri massimi  previsti  dagli  strumenti
urbanistici per l'area oggetto di intervento, se  non  nelle  ipotesi
derogatorie di  cui  alla  presente  legge  ed  entro  i  limiti  ivi
previsti;»; 
    b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
    «c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti  a  trasformare
gli organismi edilizi esistenti mediante un  insieme  sistematico  di
opere che puo' portare a un organismo edilizio in tutto  o  in  parte
diverso  dal  precedente  o  dai  precedenti;   gli   interventi   di
ristrutturazione edilizia comprendono: 
      1) l'inserimento, la modifica, il ripristino  o  l'eliminazione
di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti  dell'edificio
stesso; 
      2) la modifica o la riorganizzazione della  struttura  e  della
distribuzione    dell'edificio    anche     sotto     gli     aspetti
tipologico-architettonici, della  destinazione  d'uso  e  del  numero
delle unita' immobiliari esistenti; 
      3) salvo quanto disposto ai punti  4)  e  5),  la  demolizione,
totale o parziale,  e  la  ricostruzione  di  edifici  esistenti  con
diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche, con le innovazioni necessarie per  l'adeguamento  alla
normativa   antisismica,   per   l'applicazione    della    normativa
sull'accessibilita'  e  di  quella  sulla  prevenzione  incendi,  per
l'istallazione  di  impianti  tecnologici  e  per   l'efficientamento
energetico. E'  altresi'  ricompresa  la  demolizione  di  edifici  a
destinazione residenziale, ricadenti nelle aree  dichiarate  ad  alta
pericolosita'  idraulica   e   idrogeologica   dagli   strumenti   di
pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione  in  altra  zona
territoriale omogenea a  destinazione  residenziale  ricadente  nello
stesso Comune. Costituiscono inoltre  ristrutturazione  edilizia  gli
interventi  volti  al  ripristino  di  edifici  o  parti   di   essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro  ricostruzione,
purche' sia possibile accertarne la  preesistente  consistenza.  Tali
interventi possono  prevedere,  altresi',  incrementi  di  volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti
a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In
tali interventi possono essere  mantenute  o  aumentate  le  distanze
preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista  dagli
strumenti urbanistici  comunali,  purche'  nel  rispetto  del  codice
civile. Gli incrementi volumetrici possono  essere  realizzati  anche
con ampliamenti  fuori  sagoma  e  con  il  superamento  dell'altezza
massima dell'edificio demolito,  sempre  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti; 
      4) gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,  nonche'
quelli di ricostruzione o ripristino di edifici,  o  parti  di  essi,
eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e  B
o come individuate dagli strumenti  urbanistici  comunali  vigenti  o
adottati, o su singoli edifici o aree a esse  equiparati  per  motivi
paesaggistici  o  storico-culturali,  ove  siano  mantenuti   sagoma,
prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche
dell'edificio  preesistente  e  non  siano  previsti  incrementi   di
volumetria, fatte salve le previsioni  legislative  e  le  previsioni
degli  strumenti  di  pianificazione  territoriale,  paesaggistica  e
urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli  enti
preposti alla tutela; 
      5)  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  e   gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli
immobili sottoposti a tutela ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  soltanto  ove
siano  mantenuti  sagoma,   prospetti,   sedime   e   caratteristiche
planivolumetriche e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  e  non
siano previsti incrementi di volumetria, fatte  salve  le  previsioni
degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati  o  conformati
al Piano paesaggistico regionale e i pareri degli enti preposti  alla
tutela;»; 
    c) al numero 2) della lettera a) del  comma  2  dopo  le  parole:
«tecnologici  esistenti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,   nonche'
l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e la messa a
norma di punti di ricarica per veicoli elettrici»; 
    d) alla lettera b)  del  comma  2  le  parole:  «sempre  che  non
alterino i volumi  utili  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche alla destinazione d'uso» sono  sostituite  dalle
seguenti: «sempre che non alterino la  volumetria  complessiva  degli
edifici  e  non  comportino  modifiche   delle   destinazioni   d'uso
implicanti  incremento  del  carico  urbanistico;  nell'ambito  degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari
con esecuzione di opere anche  se  comportanti  la  variazione  delle
superfici  delle  singole  unita'  immobiliari,  nonche'  del  carico
urbanistico purche' non  sia  modificata  la  volumetria  complessiva
degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso».