Art. 11 Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 1. La Regione, nella situazione emergenziale derivante dagli effetti della Pandemia COVID-19, promuove e incentiva lo sviluppo delle filiere agroalimentari regionali attribuendo alle stesse un ruolo strategico nelle proprie politiche: a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo; b) di sostegno al presidio del territorio e di tutela e prevenzione dei rischi idrogeologici; c) di rafforzamento della sostenibilita' dei sistemi produttivi. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformita' al Programma Anticrisi COVID-19 istituito dall'art. 12 della legge regionale n. 5/2020 l'erogazione di finanziamenti agevolati tramite le disponibilita' del Fondo di rotazione regionale con la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'art. 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022). 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese che attuano in forma congiunta e integrata progetti di investimento diretti: a) ad aumentare l'efficienza e la competitivita' nel comparto della carne e nel comparto lattiero-caseario; b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce, del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati; c) a impiegare materiali, tecnologie, mezzi non inquinanti e sistemi sostenibili per la produzione e la distribuzione, anche a domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati. 4. Per le finalita' previste dal comma 2 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.