Art. 11 
 
            Aiuti alle filiere agroalimentari nell'ambito 
                  del Programma Anticrisi COVID-19 
 
  1.  La  Regione,  nella  situazione  emergenziale  derivante  dagli
effetti della Pandemia COVID-19, promuove  e  incentiva  lo  sviluppo
delle filiere agroalimentari regionali  attribuendo  alle  stesse  un
ruolo strategico nelle proprie politiche: 
    a) di mantenimento e potenziamento del tessuto produttivo; 
    b)  di  sostegno  al  presidio  del  territorio  e  di  tutela  e
prevenzione dei rischi idrogeologici; 
    c) di rafforzamento della sostenibilita' dei sistemi produttivi. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a prevedere, nell'ambito e in conformita' al Programma
Anticrisi COVID-19 istituito dall'art. 12 della  legge  regionale  n.
5/2020   l'erogazione   di   finanziamenti   agevolati   tramite   le
disponibilita' del Fondo di rotazione regionale con la  rinuncia,  da
parte dell'Amministratore del Fondo, a progetti conclusi, a parte del
rientro delle quote di ammortamento nel rispetto dell'importo massimo
previsto dall'art. 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto  2020,
n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022). 
  3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono erogati alle imprese  che
attuano in forma  congiunta  e  integrata  progetti  di  investimento
diretti: 
    a) ad aumentare l'efficienza e  la  competitivita'  nel  comparto
della carne e nel comparto lattiero-caseario; 
    b) a ripristinare e sviluppare le colture del castagno, del noce,
del nocciolo, dell'olivo e della canapa nei territori vocati; 
    c) a impiegare materiali,  tecnologie,  mezzi  non  inquinanti  e
sistemi sostenibili per la produzione e  la  distribuzione,  anche  a
domicilio, dei prodotti nel comparto del latte e dei suoi derivati. 
  4. Per le finalita' previste dal comma 2 si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi  nel  settore
agricolo.