Art. 110 Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 19/2009 1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Efficacia delle certificazioni di agibilita' o abitabilita'). - 1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione del certificato di agibilita' o abitabilita', comunque denominato, dell'edificio o dell'unita' immobiliare, lo stesso conserva efficacia anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano elementi di difformita' che non costituiscano variazioni essenziali ai sensi dell'art. 40. In tali casi e' dovuta l'oblazione nella misura determinata ai sensi dell'art. 49, comprese le riduzioni ivi previste, per le superfici realizzate in conseguenza della difformita' da ultimo accertata. Fatti salvi gli adempimenti richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'art. 1, comma 2, rimangono del tutto irrilevanti e non pregiudicano l'efficacia delle certificazioni di agibilita' o abitabilita' gia' emesse, comunque denominate, le difformita' che non hanno comportato la realizzazione di ulteriori superfici in conseguenza dell'abuso, fermo restando il profilo temporale di riferimento della disciplina di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c).».