Art. 110 
 
                    Inserimento dell'art. 27-bis 
                  nella legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  27-bis  (Efficacia  delle  certificazioni  di  agibilita'  o
abitabilita'). - 1. Decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione
del certificato di agibilita' o  abitabilita',  comunque  denominato,
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, lo stesso conserva efficacia
anche qualora in epoca successiva a detta scadenza emergano  elementi
di difformita' che non costituiscano variazioni essenziali  ai  sensi
dell'art. 40.  In  tali  casi  e'  dovuta  l'oblazione  nella  misura
determinata  ai  sensi  dell'art.  49,  comprese  le  riduzioni   ivi
previste,  per  le  superfici   realizzate   in   conseguenza   della
difformita'  da  ultimo  accertata.  Fatti  salvi   gli   adempimenti
richiesti dalle diverse discipline di settore richiamate nell'art. 1,
comma  2,  rimangono  del  tutto  irrilevanti  e   non   pregiudicano
l'efficacia delle certificazioni di agibilita'  o  abitabilita'  gia'
emesse, comunque denominate, le difformita' che non hanno  comportato
la realizzazione di ulteriori superfici  in  conseguenza  dell'abuso,
fermo restando il profilo temporale di riferimento  della  disciplina
di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c).».