Art. 111 Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione, purche' non determinino un aumento della superficie imponibile superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di aumento delle unita' immobiliari; oltre tale misura, il contributo di cui all'art. 29 e' dovuto per la sola quota eccedente;»; b) alla lettera b-bis) le parole: «art. 38, comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4;»; c) alla lettera h) dopo le parole: «ammette l'uso residenziale;» sono aggiunte le seguenti: «rimangono invece assoggettate al conguaglio di cui all'art. 15 le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale;». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui all'art. 29, fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unita' immobiliare o dell'edificio e' equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.».