Art. 111 
 
       Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale  n.  19/2009  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) per gli interventi di manutenzione,  restauro  o  risanamento
conservativo,  ristrutturazione  edilizia   di   edifici   esistenti,
compresi  quelli  con  demolizione  e  ricostruzione,   purche'   non
determinino un aumento della superficie imponibile  superiore  al  20
per cento della superficie imponibile preesistente, anche nel caso di
aumento delle unita' immobiliari; oltre tale misura, il contributo di
cui all'art. 29 e' dovuto per la sola quota eccedente;»; 
    b) alla lettera b-bis) le parole: «art.  38,  comma  4-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «art. 4;»; 
    c) alla lettera h) dopo le parole: «ammette l'uso  residenziale;»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «rimangono  invece   assoggettate   al
conguaglio di cui all'art. 15 le modifiche di destinazione  d'uso  in
usi diversi da quello residenziale;». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 19/2009 e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini del calcolo del contributo di  costruzione  di  cui
all'art. 29, fatte salve le deduzioni  previste  dal  regolamento  di
attuazione di cui all'art. 2, la superficie accessoria che supera  il
100 per  cento  della  superficie  utile  dell'unita'  immobiliare  o
dell'edificio e' equiparata, per la quota eccedente, alla  superficie
utile.».