Art. 112 
 
       Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. All'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Al  fine  della   promozione   del   rendimento   energetico
nell'edilizia trova applicazione quanto  previsto  dall'art.  14  del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza  energetica,  che  modifica  le  direttive
2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE),  comprese
le misure derogatorie ivi previste.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli interventi su edifici esistenti che  comportino  maggiori
spessori delle murature, degli elementi  di  copertura  e  dei  solai
interpiano,  necessari  a  ottenere  una  riduzione  dei  limiti   di
trasmittanza  o  un  miglioramento  dell'isolamento  acustico  o   un
miglioramento statico, sono realizzabili in deroga  alle  distanze  e
alle altezze  previste  dagli  strumenti  urbanistici,  nella  misura
massima di 25  centimetri  per  il  maggiore  spessore  delle  pareti
verticali esterne e nella misura massima  di  30  centimetri  per  il
maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) nella rubrica dopo la parola: «energetico»  sono  inserite  le
seguenti: «, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico».