Art. 112 Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 1. All'art. 37 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi previste.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano.»; c) il comma 3 e' abrogato; d) nella rubrica dopo la parola: «energetico» sono inserite le seguenti: «, dell'isolamento acustico e del miglioramento statico».