Art. 115 
 
                    Inserimento dell'art. 40-ter 
                  nella legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale n. 19/2009 e'  inserito
il seguente: 
  «Art. 40-ter (Stato  legittimo  degli  immobili).  -  1.  Lo  stato
legittimo dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quello stabilito
dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne  ha
legittimato la stessa  e  da  quello  che  ha  disciplinato  l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato  l'intero  immobile  o  unita'
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che  hanno
abilitato  interventi  parziali.  Per  gli  immobili  realizzati   in
un'epoca  nella  quale  non  era  obbligatorio  acquisire  il  titolo
abilitativo edilizio, lo stato legittimo e' quello  desumibile  dalle
informazioni catastali di primo impianto ovvero  da  altri  documenti
probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato,  di  cui  sia
dimostrata  la  provenienza,  e  dal  titolo   abilitativo   che   ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati  con  gli  eventuali  titoli
successivi che hanno abilitato interventi parziali.  Le  disposizioni
di cui al secondo periodo si  applicano  altresi'  nei  casi  in  cui
sussista un principio di prova  del  titolo  abilitativo  del  quale,
tuttavia, non sia disponibile copia. 
  2.  La  presente  legge  riconosce  e  valorizza  le  funzioni   di
certificazione e di attestazione di conformita' svolte nell'interesse
generale dai tecnici abilitati nello svolgimento degli  incarichi  di
progettista,  direttore  dei  lavori  e  collaudatore   delle   opere
edilizie.  Le  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati
costituiscono, nei casi previsti dalla presente  legge,  accertamento
dei fatti  oggetto  delle  medesime,  fatti  salvi  gli  esiti  delle
verifiche svolte, anche con modalita'  a  campione,  da  parte  delle
amministrazioni competenti.».