Art. 116 
 
        Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo il comma  2  dell'all'art.  45  della  legge  regionale  n.
19/2009 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 e' ridotta: 
    a) dell'80 per cento per interventi eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge n. 765/1967; 
    b) del 60 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n.  10  (Norme
per la edificabilita' dei suoli); 
    c) del 40 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991,  n.
52 (Norme regionali in  materia  di  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica); 
    d) del 20 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.».