Art. 116 Modifica all'art. 45 della legge regionale n. 19/2009 1. Dopo il comma 2 dell'all'art. 45 della legge regionale n. 19/2009 e' inserito il seguente: «2-bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 e' ridotta: a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 765/1967; b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli); c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica); d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».