Art. 119 Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 e' aggiunto il seguente: «3-ter. La sanzione pecuniaria di cui al presente articolo e' ridotta: a) dell'80 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 765/1967; b) del 60 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 10/1977; c) del 40 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 52/1991; d) del 20 per cento per interventi eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».