Art. 119 
 
        Modifica all'art. 52 della legge regionale n. 19/2009 
 
  1. Dopo il comma  3-bis  dell'art.  52  della  legge  regionale  n.
19/2009 e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. La sanzione pecuniaria  di  cui  al  presente  articolo  e'
ridotta: 
    a) dell'80 per cento per interventi eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge n. 765/1967; 
    b) del 60 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge n. 10/1977; 
    c) del 40 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 52/1991; 
    d) del 20 per cento per interventi  eseguiti  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della presente legge.».